Interesse ad impugnare e inammissibilità dei motivi su CTU e usura (Cass. civ. Sez. 1 n. 2442 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione, da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento. È pertanto inammissibile l’impugnazione della declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionale, quando alla caducazione di tale statuizione non consegua automaticamente il rigetto, bensì l’esame nel merito della domanda, che potrebbe condurre anche al suo accoglimento. La mancata specifica indicazione, ex art. 366 n. 6 c.p.c., della tempestiva eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio e della sua deduzione con specifico motivo di appello determina l’inammissibilità della censura. La contestazione, sollevata solo in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., della legittimazione dell’interveniente cessionario del credito è tardiva, dovendo essere proposta con motivo di ricorso per cassazione.
Il Fatto
La società correntista conveniva in giudizio la banca, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità delle condizioni applicate ai rapporti di conto corrente e la condanna alla restituzione delle somme indebitamente addebitate. La banca proponeva domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito, esteso anche ai fideiussori chiamati in causa. Il Tribunale rigettava la domanda attorea, ritenendola inammissibile per la mancata chiusura dei conti, e dichiarava inammissibile la riconvenzionale. La Corte d’Appello, parzialmente accogliendo l’appello, rideterminava i saldi ma dichiarava inammissibile la censura avverso la declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale per difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarandoli in gran parte inammissibili e uno infondato. Con riferimento al primo motivo, relativo alla nullità della CTU per violazione del contraddittorio tecnico, la Corte ha chiarito che il termine per la nomina del consulente di parte ex art. 201 c.p.c. ha natura ordinatoria e può essere prorogato anche dopo la scadenza solo in presenza di motivi particolarmente gravi. Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano impugnato la ratio decidendi della Corte territoriale, che aveva correttamente rilevato la mancata richiesta di proroga o di remissione in termini. Le ulteriori doglianze sulla consulenza sono state ritenute inammissibili per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo i ricorrenti specificato se la nullità fosse stata tempestivamente eccepita e dedotta in appello, nonché generiche, risolvendosi in una valutazione di fatto sulla congruenza probatoria riservata al giudice di merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato il principio secondo cui l’interesse ad impugnare postula la soccombenza sostanziale. La dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale non lede la parte che l’ha proposta, poiché dalla sua caducazione deriverebbe non già il rigetto, ma un esame nel merito potenzialmente favorevole alla controparte. Tale interesse è stato escluso anche considerando che l’accertamento negativo richiesto dagli attori si fermava a una data anteriore rispetto al periodo coperto dalla riconvenzionale.
Sui motivi terzo e quarto, concernenti la nullità delle fideiussioni e la questione dell’usura, la Corte ha rilevato l’inammissibilità delle censure. L’asserita mancata considerazione della produzione dello schema ABI è stata qualificata come errore di fatto avente carattere revocatorio, non denunciabile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo costituito un punto controverso. In ordine all’usura, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice d’appello, che aveva correttamente individuato il TEG indicato dal CTU, inferiore al tasso soglia, addebitando agli appellanti la mancanza di specificità della censura per mancata deduzione del tipo di usura contestata.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile l’eccezione sulla partecipazione al giudizio della società cessionaria, sollevata solo nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., essendo l’intervento già avvenuto in grado di appello e dovendo la relativa contestazione essere proposta con apposito motivo di ricorso.
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