Fondo di garanzia: le retribuzioni devono rientrare nei dodici mesi anteriori alla domanda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3300 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce condizione essenziale per l’intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80/1992 che gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, anche ove considerati in quelli immediatamente precedenti la sospensione dell’attività lavorativa in virtù del meccanismo di neutralizzazione, rientrino nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale. Il termine di dodici mesi decorre, in riferimento a qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del credito, dalla data di proposizione della domanda volta all’apertura della procedura concorsuale e non già da quella di apertura della stessa. I periodi non lavorati che non danno luogo a diritti salariali devono essere esclusi dalla nozione di “ultimi tre mesi del rapporto”, rientrando nella tutela i tre mesi immediatamente precedenti nei quali vi era invece diritto alla retribuzione, purché compresi nel predetto arco temporale di dodici mesi.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società poi fallita, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, per il pagamento delle ultime tre mensilità, relative a dicembre 2009 e alla tredicesima di quell’anno. L’Istituto aveva proposto opposizione, rigettata dal Tribunale, e successivamente appello, parimenti respinto dalla Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato il diritto del lavoratore alla prestazione. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 80/1992, per non avere la Corte territoriale considerato che i crediti retributivi non rientravano nel c.d. trimestre rilevante, essendo il lavoratore stato sospeso dall’attività con trattamento di integrazione salariale straordinaria dal 14 dicembre 2009.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando due precedenti sovrapponibili per coordinate di fatto e questioni giuridiche, rispetto ai quali ha affermato la necessità di dare continuità, non essendo stati addotti argomenti decisivi per confutare l’interpretazione adeguatrice. Ha altresì escluso la fondatezza dell’istanza, formulata dal controricorrente, di intervento chiarificatore delle Sezioni Unite o della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il Collegio ha ribadito che il termine di dodici mesi, nel quale deve ricadere il trimestre rilevante, è più favorevole rispetto a quello previsto dalla direttiva e decorre, alla luce della giurisprudenza eurounitaria, dalla data di proposizione della domanda volta all’apertura della procedura concorsuale, in riferimento a qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito. Viene in rilievo qualsiasi atto d’iniziativa giudiziale del lavoratore preordinato a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere il credito.
Quanto alla nozione di “ultimi tre mesi del rapporto”, la Corte ha precisato che i periodi non lavorati che non danno luogo a diritti salariali devono essere neutralizzati, rientrando nella tutela i tre mesi immediatamente precedenti nei quali vi era diritto alla retribuzione non pagata, purché ricompresi nei dodici mesi anteriori alla domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale. Tale conclusione è avvalorata dalla necessità del rispetto del nesso temporale indicato dal legislatore, basato su una presunzione legale per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza quando l’inadempimento si collochi nei dodici mesi che precedono una delle date considerate dalla norma come espressione dell’esistenza e dell’irreversibilità di tale stato.
Applicando tali principi al caso di specie, il lavoratore aveva depositato il ricorso il 27 dicembre 2010, sicché i crediti per la mensilità di dicembre 2009 e il relativo rateo di tredicesima, essendo precedenti l’anno di decorrenza, non potevano essere garantiti. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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