Inefficacia del contratto di assicurazione per sinistro anteriore al pagamento del premio (Cass. civ. Sez. 3 n. 5296 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di assicurazione, come qualsiasi altro contratto, si conclude con la notizia dell’accettazione della proposta, ma la sua efficacia è subordinata dalla legge alla condicio iuris del pagamento del premio, ex art. 1899 cod. civ. L’efficacia dell’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto, salva la possibilità di una pattuizione che anticipi gli effetti, ma comunque per un tempo successivo alla stipulazione. Ne consegue che il sinistro verificatosi prima del pagamento del premio non è indennizzabile, restando irrilevante accertare se il contratto sia nullo per essere il rischio cessato prima della conclusione, atteso che, anche se valido, il contratto sarebbe comunque inefficace.
Il Fatto
L’assicurata, dopo aver stipulato una polizza incendio e furto per la propria autovettura, convenne in giudizio la società assicuratrice per ottenere l’indennizzo a seguito dell’incendio del veicolo. Il Tribunale accolse la domanda. La società assicuratrice propose appello, deducendo la nullità del contratto per essere stata la polizza emessa dopo il verificarsi dell’evento assicurato. La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda, ritenendo il contratto nullo poiché il rischio aveva cessato di esistere prima della conclusione, essendo l’autovettura stata incendiata antecedentemente all’emissione della polizza. Avverso tale decisione, l’assicurata ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1895 cod. civ., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe errato nel dare rilievo alla data di emissione della polizza (documento) piuttosto che alla data di stipulazione del contratto, come indicata nella stessa polizza, al fine di valutare la sussistenza del rischio assicurato. La Corte ha esaminato la questione muovendo dal principio per cui il contratto di assicurazione è concluso con la notizia dell’accettazione della proposta, ma la sua efficacia è subordinata al pagamento del premio. Tale regola è espressione del principio economico della inversione del ciclo produttivo, che richiede all’assicuratore di disporre del premio per costituire la riserva sinistri. L’art. 1899 cod. civ., che fissa l’efficacia del contratto dalle ore 24 del giorno della conclusione, non ha carattere cogente, ammettendo una pattuizione che anticipi gli effetti, purché successiva alla stipulazione. Nel caso di specie, la polizza recava l’indicazione che comportava l’anticipato pagamento del premio all’atto della firma, ma tale atto non poteva precedere l’emissione della polizza, avvenuta il giorno successivo al sinistro. La Corte ha quindi concluso che, non essendo stato pagato il premio prima dell’evento, il contratto era inefficace, rendendo non indennizzabile il sinistro. Ha inoltre ritenuto la censura inammissibile per difetto di decisività, essendo irrilevante stabilire se il contratto fosse nullo ex art. 1895 cod. civ., atteso che, anche se valido, sarebbe stato comunque inefficace. In materia di spese, la Corte ha escluso dalla liquidazione il compenso per la memoria illustrativa della parte vittoriosa, ritenendola una mera trascrizione del controricorso, quindi superfluo e ridondante ai sensi dell’art. 121 cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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