Responsabilità del locatore ex art. 2043 c.c. non esclusa dalla mancata custodia (Cass. civ. Sez. 3 n. 5485 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danni da cose in custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all’evento lesivo: al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, acquisiti alla sua disponibilità. La mancata configurabilità della custodia in capo al locatore non esclude, di per sé, la possibilità di addebitargli una responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. per aver concesso in godimento un immobile privo dei requisiti minimi di sicurezza, come i fori di aerazione. Il vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione in caso di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c..
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’esplosione di una porzione di fabbricato di proprietà comunale, concesso in uso temporaneo per emergenza abitativa, che causò la morte del conduttore e danni all’edificio attiguo del ricorrente. Quest’ultimo convenne in giudizio il Comune, sostenendo che l’immobile fosse privo dei prescritti fori di aerazione e che l’impianto g.p.l. difettoso fosse stato installato dalla precedente utilizzatrice. Il Tribunale rigettò la domanda, attribuendo la causa dell’esplosione alla condotta imperita del conduttore e la Corte d’appello confermò la decisione, escludendo la responsabilità dell’ente sia ex art. 2051 c.c. sia ex art. 2043 c.c.. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente scrutinato la procedibilità del ricorso, ritenendolo ammissibile nonostante l’omissione del deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata: la notificazione del ricorso risulta perfezionata entro il termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella di notificazione del ricorso assicura comunque lo scopo di consentire al giudice dell’impugnazione di accertarne la tempestività.
Nel merito, il primo motivo riguardante il travisamento della prova è stato dichiarato inammissibile per non aver attinto la principale ratio decidendi: la Corte d’appello ha escluso la sussistenza del rapporto di custodia tra il Comune e l’impianto, elemento decisivo indipendente dall’individuazione del soggetto che lo realizzò, trattandosi di un accessorio nella disponibilità del conduttore. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2051 c.c., è stato rigettato in quanto infondato, richiamando il principio consolidato per cui il proprietario locatore risponde dei danni causati dalle strutture murarie e dagli impianti conglobati, mentre il conduttore risponde per quelli provocati dagli accessori acquisiti alla sua disponibilità.
Il terzo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo (l’assenza di aperture di aerazione), è stato dichiarato inammissibile in presenza di una “doppia conforme”, non essendo il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c..
Il quarto motivo è stato invece accolto. La Corte ha ritenuto erronea l’esclusione della responsabilità aquiliana del Comune: la ragione che impedisce di configurare l’ipotesi ex art. 2051 c.c. risiede nell’insussistenza del rapporto di custodia, ma tale ratio non esclude che al locatore possa essere addebitata una responsabilità per fatto illecito per non aver dotato l’immobile dei fori di aerazione. La motivazione della sentenza impugnata, meramente assertiva, non consente di escludere la responsabilità ex art. 2043 c.c.. In accoglimento del quarto motivo, la sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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