Morte del procuratore e validità della notifica presso il diverso domiciliatario eletto (Cass. civ. Sez. 3 n. 12314 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La morte del procuratore costituito non determina, di per sé, l’inefficacia dell’elezione di domicilio autonomamente effettuata dalla parte presso un domiciliatario diverso, atteso che la procura ad litem e l’elezione di domicilio sono atti ontologicamente differenti, sicché l’eventuale nullità o cessazione degli effetti della prima non si comunica alla seconda, che rimane valida. Ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., in assenza di notificazione della sentenza, l’atto di impugnazione può essere validamente notificato alla parte in uno qualsiasi dei luoghi ivi indicati, ivi incluso il domicilio eletto, non prescrivendo la norma un ordine tassativo di successione ma un concorso alternativo degli stessi.
Il Fatto
Il Tribunale di Verona accoglieva l’opposizione proposta dalla società e dai soci avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla compagnia assicuratrice per il pagamento di un importo. La Corte d’appello di Venezia, investita del gravame proposto dalla società assicuratrice, nella contumacia degli appellati, accoglieva l’impugnazione, riconoscendo il diritto dell’appellante di agire in regresso. La società e i soci proponevano ricorso per cassazione, deducendo la nullità della notificazione dell’atto di appello, che era stato notificato al procuratore costituito in primo grado, deceduto prima della notifica stessa, e al domiciliatario appositamente eletto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato il motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentavano la nullità della notifica dell’atto di appello, effettuata in data successiva al decesso del difensore costituito in primo grado, sostenendo che tale evento avesse determinato l’inefficacia della dichiarazione di domicilio e l’obbligo di notifica alla parte personalmente, a norma dell’art. 330, terzo comma, cod. proc. civ..
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, valorizzando il tenore letterale della procura rilasciata in primo grado, con la quale la parte aveva eletto domicilio presso lo studio di un avvocato diverso dal procuratore costituito. Tale circostanza ha reso palese l’insussistenza di uno stretto nesso tra l’elezione di domicilio e la persona del difensore, configurandosi gli atti come ontologicamente differenti, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. n. 8173 del 1999).
La Corte ha precisato che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, è la morte del domiciliatario a produrre l’inefficacia dell’elezione di domicilio, imponendo la notifica alla parte personalmente. Al contrario, la morte del procuratore, cui non sia funzionalmente collegata l’elezione di domicilio presso altri, non incide sulla validità di quest’ultima.
Pertanto, poiché la notifica dell’atto di appello era stata eseguita sia presso il procuratore deceduto sia presso il domiciliatario eletto, la Corte ha escluso la dedotta nullità. Ha inoltre richiamato il principio per cui, ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., l’impugnazione può essere notificata in uno qualsiasi dei luoghi indicati dalla norma, trattandosi di un concorso alternativo e non di un ordine tassativo di preferenza (cfr. Cass. n. 34252 del 2019).
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Nota della Redazione
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