Riparto giurisdizione payback dispositivi medici atti regionali al giudice ordinario (TAR Lazio n. 14691 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, come applicabile per gli anni 2015-2018, costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, non lesivo degli artt. 3, 23, 41, 53 e 117 Cost., né dei principi eurounitari di affidamento e libertà di impresa, come già statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2024. La fissazione del tetto di spesa e la certificazione del suo superamento sono atti di competenza statale, mentre l’attività delle regioni di individuazione delle aziende fornitrici e di quantificazione degli importi dovuti è attività vincolata, priva di margini di discrezionalità. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto gli atti regionali di ripiano, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non ricorrendo un’ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici alle aziende sanitarie pugliesi, trasportava in sede giurisdizionale un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e i conseguenti atti statali, tra cui le linee guida del 6 ottobre 2022 e l’accordo del 7 novembre 2019. Con successivi motivi aggiunti, la società impugnava altresì le determine regionali di ripiano, le delibere aziendali di validazione del fatturato e i successivi atti di rideterminazione degli importi, anche alla luce della comunicazione del 2025 relativa al d.l. n. 95/2025.
L’ASL Barletta-Andria-Trani si costituiva in giudizio, mentre le altre amministrazioni regionali e le aziende sanitarie non si costituivano. All’esito dell’udienza di merito, il Collegio sollevava d’ufficio l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle domande di annullamento degli atti applicativi regionali, trattenendo la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, rilevata l’appartenenza della controversia al contenzioso sul c.d. payback sanitario, richiama ai sensi dell’art. 74 c.p.a. le considerazioni già espresse dal medesimo Tribunale e ampiamente seguite dalla giurisprudenza, ricostruendo il quadro normativo: l’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, come convertito, ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto di spesa regionale, con aliquote crescenti dal 40% per il 2015 al 50% per il 2017 e successivi, quantificate in misura proporzionale al proprio fatturato.
Con riferimento al ricorso principale, il Collegio respinge le censure di illegittimità dei decreti ministeriali. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, esclude la violazione del legittimo affidamento e dei principi di non retroattività: le imprese fornitrici erano consapevoli, sin dal 2015, dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento, non potendo pertanto fare affidamento sull’intangibilità dei prezzi di aggiudicazione. La misura è ritenuta ragionevole e proporzionata, né la richiesta di compartecipazione incide sull’esito delle gare, operando ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori e non sulla rimodulazione dei contratti.
Per i motivi aggiunti, il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione. L’attività demandata alle regioni dall’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 è meramente attuativo-esecutiva: verifica della coerenza contabile del fatturato, compilazione dell’elenco delle aziende e calcolo matematico degli importi dovuti, senza alcuna valutazione discrezionale, neppure tecnica. L’atto regionale di ripiano, pur definito “provvedimento”, non è espressione di potere autoritativo e si colloca a valle dell’accertamento ministeriale: la situazione giuridica vantata dal contribuente è di diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, sicché la controversia, non vertendo in ipotesi di giurisdizione esclusiva, rientra nella cognizione del giudice ordinario.
Il Tribunale respinge quindi le domande avverso i provvedimenti ministeriali, dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione le impugnative degli atti regionali, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 11 c.p.a., e compensa integralmente le spese per la complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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