Diritto di accesso del richiedente protezione internazionale agli atti del procedimento (TAR Campania n. 2751 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il richiedente protezione internazionale è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti del procedimento che lo riguarda, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, poiché la conoscenza di tali atti è indispensabile per curare e difendere i propri interessi giuridici in sede amministrativa e giurisdizionale. Il diniego opposto dalla Commissione territoriale contrasta con i principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 1 della legge n. 241/1990) e con il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso ex art. 2 della legge n. 241/1990. Il silenzio serbato dall’amministrazione è pertanto illegittimo, con conseguente accertamento dell’obbligo di provvedere e nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea e richiedente protezione internazionale, ha presentato alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, sezione di Napoli, una istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. L’istanza mirava a ottenere la visione e la copia degli atti del procedimento nonché del provvedimento definitivo adottato.
La Commissione ha dapprima comunicato che il decreto era stato inviato, poi ha opposto un diniego sostanziale, rappresentando l’impossibilità di trasmettere copia del decreto fino alla chiusura della postalizzazione. Il ricorrente ha quindi impugnato la nota, convenendo in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, costituitisi con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la controversia come avente ad oggetto l’inerzia della Commissione territoriale a fronte di una istanza di accesso fondata sugli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Il giudizio si impernia dunque sul silenzio-inadempimento dell’amministrazione e sull’accertamento del relativo obbligo di provvedere.
La sussistenza della legittimazione e dell’interesse del ricorrente è stata ritenuta palese. Il Tribunale ha osservato che l’istante, in qualità di richiedente protezione internazionale, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, secondo la definizione dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990.
La conoscenza degli atti del procedimento che lo riguarda è stata giudicata indispensabile per curare e difendere i propri interessi giuridici, tanto nella fase amministrativa quanto in un’eventuale successiva fase giurisdizionale. Il diniego è stato quindi ritenuto in contrasto con i principi di trasparenza e buon andamento che informano l’azione amministrativa, richiamati con riferimento all’art. 97 Cost. e all’art. 1 della legge n. 241/1990.
Il Collegio ha altresì valorizzato il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Il silenzio serbato dall’amministrazione è stato pertanto dichiarato illegittimo, con accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza e ordine di consentire la visione e l’estrazione di copia di tutti gli atti relativi al procedimento di protezione internazionale.
Il Tribunale ha fissato un termine di trenta giorni per l’adempimento e ha nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega a un dirigente e ulteriore termine di trenta giorni. Le spese sono state integralmente compensate per giusti motivi; la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata respinta allo stato per incompletezza documentale, in applicazione dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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