Doppia conforme, giudice onorario e utilizzabilità degli atti predibattimentali (Cass. pen. Sez. II n. 39950/2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di c.d. “doppia conforme”, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità è circoscritto alla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello, o al manifesto travisamento della prova, restando preclusa ogni diversa rivalutazione del compendio probatorio. La disciplina transitoria di cui all’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 116 del 2017 esclude l’applicazione dei divieti di destinazione dei giudici onorari ai procedimenti per i quali l’azione penale sia stata esercitata prima dell’entrata in vigore del decreto. Le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, acquisite ai sensi dell’art. 512 c.p.p. a causa della sopravvenuta impossibilità di ripetere l’atto, possono costituire la base esclusiva e determinante dell’accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di adeguate garanzie procedurali e sottoposte a un accurato vaglio di credibilità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania confermava la sentenza di condanna di due imputati per il reato di rapina. La decisione si fondava, tra l’altro, sul riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa durante le indagini preliminari, successivamente deceduta, e sulle dichiarazioni rese dall’imputato nell’interrogatorio di garanzia. I ricorrenti, in sede di legittimità, eccepivano la nullità del collegio giudicante di primo grado per la presenza di un giudice onorario, contestavano l’utilizzabilità degli atti predibattimentali e la valutazione della prova, deducendo il travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato e rigettato quello dell’altro. Quanto alla composizione del collegio, la Corte ha rigettato l’eccezione di nullità, richiamando la disciplina transitoria di cui all’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 116 del 2017. Ha precisato che, al momento dell’entrata in vigore della riforma (13 agosto 2017), l’azione penale era già stata esercitata (con il rinvio a giudizio del 2014), sicché i divieti di destinazione dei giudici onorari non trovano applicazione. La Corte ha escluso che il momento dell’apertura del dibattimento possa essere assunto come riferimento per la non operatività della deroga, conformandosi all’orientamento che individua nell’atto di esercizio dell’azione penale il termine di riferimento.
In ordine all’utilizzabilità degli atti predibattimentali, la Corte ha affermato che le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari, acquisite ai sensi dell’art. 512 c.p.p. a causa della sopravvenuta morte, possono costituire la base esclusiva dell’accertamento, purché vi siano adeguate garanzie procedurali e un accurato vaglio di credibilità. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva fornito congrua motivazione sull’attendibilità della ricognizione fotografica, effettuata a pochi giorni dal fatto e riscontrata da altri elementi probatori. La Corte ha ribadito che in caso di “doppia conforme” il sindacato di legittimità è circoscritto ai vizi di motivazione per pretermissione di temi decisivi o per manifesto travisamento, non potendosi chiedere una nuova valutazione delle prove. Ha altresì confermato la legittimità dell’utilizzo delle dichiarazioni dell’imputato rese in interrogatorio di garanzia e acquisite ai sensi dell’art. 513 c.p.p. a seguito della sua volontaria assenza all’udienza fissata per l’esame.
Implicazioni Pratiche
- Sindacato di legittimità in caso di doppia conforme: L’avvocato che impugni una sentenza di condanna confermata in appello deve concentrare le censure sulla pretermissione di specifici temi probatori decisivi o sul manifesto travisamento della prova, non potendo limitarsi a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio; il ricorso deve indicare con precisione gli elementi trascurati o travisati, pena l’inammissibilità.
- Applicabilità della disciplina transitoria sui giudici onorari: Il difensore che eccepisca la nullità del collegio per la presenza di un giudice onorario deve verificare la data di esercizio dell’azione penale; se anteriore al 13 agosto 2017, l’eccezione è infondata in virtù dell’art. 30, comma 6, d.lgs. 116/2017; per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della riforma, i divieti non si applicano, indipendentemente dalla fase processuale in cui il giudice onorario sia stato chiamato a comporre il collegio.
- Utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali: L’avvocato del difensore deve contestare l’utilizzabilità degli atti predibattimentali solo in assenza di adeguate garanzie procedurali o di un serio vaglio di credibilità; la sopravvenuta morte della persona offesa legittima l’acquisizione ex art. 512 c.p.p., e le dichiarazioni ivi rese possono fondare la condanna se risultano attendibili e riscontrate da altri elementi; la mancata ripetizione dell’atto in contraddittorio non è di per sé causa di inutilizzabilità.
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Nota della Redazione
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