Eccesso di potere giurisdizionale: escluso per errore interpretativo (Cass. civ. Sez. Un. n. 22613/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccesso di potere giurisdizionale, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., si riferisce alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, e non si estende ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale, ivi compresi gli errori interpretativi del giudice amministrativo, anche se gravi o che abbiano comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento. La questione relativa alla giurisdizione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità dall’attore che abbia incardinato la causa dinanzi al giudice amministrativo e sia rimasto soccombente nel merito, senza averla sollevata nei precedenti gradi.
Il Fatto
A una società era stato concesso un contributo regionale per lo start-up di imprese innovative, determinato applicando l’intensità di aiuto del 45% prevista per le PMI. A seguito di controlli successivi, la Regione accertava che la società non aveva i requisiti di PMI, perché controllata da una grande impresa, e con determinazione del 13 dicembre 2016 riduceva l’aiuto al 25%, intimando la restituzione della differenza.
La società impugnava il provvedimento di autotutela dinanzi al TAR Molise, che rigettava il ricorso. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3913/2025, confermava la decisione, ritenendo tempestivo l’esercizio dell’autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990, in quanto il termine per l’annullamento decorreva dall’esito dei controlli, che presupponevano l’integrale produzione della documentazione da parte della beneficiaria. La società ha proposto ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato infondato il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la violazione dei limiti esterni della giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore, sostenendo che il Consiglio di Stato, ancorando il termine per l’autotutela all’esito dei controlli, avrebbe creato una norma nuova in contrasto con il dato letterale dell’art. 21-nonies. La Corte ha richiamato il consolidato principio per cui l’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo nelle ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, e non si estende agli errori interpretativi del giudice amministrativo, i quali integrano eventualmente un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (Cass. Sez. Un. n. 8311/2019; n. 27770/2020). L’invasione della sfera riservata al legislatore ricorre solo quando il giudice applichi una norma da lui creata, non quando si limiti al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività abbia dato luogo a un provvedimento abnorme o abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento.
Il secondo motivo, proposto in subordine, con cui si deduceva la giurisdizione del giudice ordinario, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la società aveva incardinato la causa dinanzi al giudice amministrativo e non aveva mai eccepito il difetto di giurisdizione nei precedenti gradi, sicché si era formato un giudicato interno implicito sulla giurisdizione. L’attore che abbia scelto il giudice amministrativo e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a denunciare per la prima volta in Cassazione il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto (Cass. Sez. Un. n. 21260/2016).
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