Ente pubblico proprietario di sito inquinato: la questione va in pubblica udienza (Cass. civ. Sez. I n. 23640/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento non decide il ricorso: rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. La questione rimessa riguarda l’individuazione della veste da riconoscere all’ente pubblico titolare di un sito inquinato, quando non sia univocamente stabilito che il medesimo ente sia anche responsabile dell’inquinamento. Occorre stabilire se la qualità di proprietario del sito prevalga sulla qualifica di ente pubblico dell’ente locale, con conseguente operatività della disciplina di tutela ambientale applicabile ai privati, oppure se la titolarità del sito non sia comunque idonea a elidere quella qualifica. Dalla soluzione discendono le ricadute sull’applicabilità della norma regionale che impone la gratuità delle prestazioni istituzionali rese dall’agenzia ambientale in favore di Regione, enti locali e aziende sanitarie.
Il Fatto
Un’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune per € 22.148,30, quale corrispettivo di prestazioni tecnico-analitiche svolte nell’ambito di una procedura prevista dal testo unico ambientale su un sito inquinato di proprietà dello stesso Comune. L’ente opponeva il decreto deducendo l’infondatezza del credito e argomentando il carattere gratuito dell’attività ai sensi dell’art. 26, comma 5, della legge regionale della Lombardia n. 16/1999. Il Tribunale revocava il decreto opposto, ma condannava comunque il Comune al pagamento di € 20.786,64.
La Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame dell’ente locale e accertava l’insussistenza del diritto al pagamento. Il percorso era lineare: la norma regionale pone tra i compiti dell’agenzia quello di rendere obbligatoriamente a titolo gratuito le prestazioni rientranti nelle proprie attività istituzionali in favore della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie, mentre possono essere fornite a titolo oneroso le prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste da specifiche norme di legge. L’onerosità è dunque eccezione alla regola di gratuità, e chi agisce per il corrispettivo è gravato dell’onere di provarne i presupposti. Nella specie quella prova mancava: non bastavano né la qualità di proprietario del terreno in capo al Comune né la circostanza — ritenuta comunque non adeguatamente documentata — che l’ente avesse pagato le fatture per le medesime prestazioni negli anni precedenti. Seguiva ricorso per cassazione con un unico motivo, cui il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione della norma regionale. La tesi della ricorrente è che le prestazioni fossero state richieste dal Comune non nella veste di ente locale, bensì quale titolare del sito inquinato e responsabile dell’inquinamento: quando una pubblica amministrazione opera, al pari di un qualsiasi privato, come proprietario di un sito contaminato e sia responsabile della contaminazione, l’attività svolta in suo favore dall’agenzia non potrebbe essere gratuita.
Il ricorso sviluppa l’argomento su tre direttrici. La prima è gerarchica: una legge regionale anteriore al testo unico ambientale non può apportare generiche deroghe a quest’ultimo. La seconda è sostanziale: deve trovare applicazione il principio «chi inquina paga», di derivazione unionale e recepito dal testo unico, operante anche per le pubbliche amministrazioni quando siano autrici dell’inquinamento. La terza è comparativa: aderendo alla lettura della sentenza impugnata si determinerebbe una disparità di trattamento tra l’ambito territoriale in cui opera quella legge regionale e gli ambiti di altre Regioni, dove essa non si applica. Si contesta infine l’affermazione secondo cui non sarebbe dimostrato che il Comune avesse sostenuto i costi degli accertamenti fino a tutto il 2010, trattandosi — secondo la ricorrente — di circostanza non contestata.
La Corte non affronta il merito. Rileva che la questione presenta profili sia di novità sia di rilevanza che ne rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza, e ne circoscrive con precisione il perimetro. Il tema è l’individuazione della veste da riconoscere all’ente pubblico titolare di un sito inquinato quando non sia univocamente stabilito che lo stesso ente sia anche responsabile dell’inquinamento.
Il passaggio decisivo dell’ordinanza è proprio questo chiarimento di fatto: quella, e non altra, è l’ipotesi che ricorre nel caso concreto, al di là delle affermazioni contenute nel ricorso ma contestate nel controricorso, poiché il giudice di merito non ha operato alcun accertamento sulla responsabilità dell’inquinamento. La premessa su cui poggia l’intera costruzione della ricorrente — la qualità di responsabile in capo al Comune — resta dunque priva di riscontro nei gradi precedenti.
Ne discende l’alternativa che la pubblica udienza dovrà sciogliere: se la veste di proprietario del sito prevalga sulla qualifica di ente pubblico dell’ente locale, con conseguente operatività della disciplina di tutela ambientale applicabile ai privati; oppure se la titolarità del sito non sia comunque idonea a elidere quella qualifica e ad attrarre l’ente locale nell’ambito della disciplina operante per i soggetti privati, con le conseguenti ricadute sull’applicabilità della regola regionale di gratuità. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Nota della Redazione
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