Sdemanializzazione e alienazione: decide il giudice amministrativo (Cass. civ. Sez. Un. n. 24018/2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’acquisizione in proprietà di aree demaniali interessate da sconfinamenti, ai sensi della disciplina richiamata dall’art. 5-bis, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo quando l’Amministrazione conserva margini di apprezzamento sull’estensione delle aree da sdemanializzare e alienare. La disciplina non determina una generale sdemanializzazione ope legis né attribuisce al privato un diritto soggettivo all’acquisto sulla base della sola richiesta e del pagamento del prezzo. La necessità di valutare gli interessi pubblici coinvolti implica l’esercizio di poteri amministrativi e radica la relativa giurisdizione amministrativa.
Il Fatto
Una privata aveva chiesto all’Agenzia del Demanio l’acquisto diretto di alcune porzioni di area demaniale interessate da opere realizzate in sconfinamento rispetto alla proprietà confinante. Sosteneva che ricorressero i presupposti previsti dalla disciplina speciale e chiedeva la condanna dell’Amministrazione alla vendita delle aree.
Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. La Corte d’Appello aveva invece riformato la decisione, dichiarando la giurisdizione ordinaria e rimettendo le parti al primo giudice. Contro tale statuizione è stato proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite ritengono fondato il ricorso. La questione decisiva riguarda la natura del potere attribuito all’Amministrazione nella procedura di acquisizione delle aree demaniali interessate da sconfinamenti.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 31/2006, secondo cui la disciplina non realizza una generale declassificazione automatica delle aree demaniali. L’Amministrazione conserva infatti un margine di valutazione concreto, anche in relazione all’estensione delle porzioni da sdemanializzare e successivamente alienare.
Il procedimento non può quindi essere ricostruito come attività integralmente vincolata. La presenza di margini di apprezzamento nella tutela degli interessi pubblici comporta l’esercizio di un potere amministrativo, rispetto al quale la posizione del privato non assume la consistenza di un diritto soggettivo alla vendita.
Le Sezioni Unite sottolineano che la disciplina mostra particolare attenzione alla salvaguardia degli interessi collettivi connessi al patrimonio pubblico e non consente di presumere un generalizzato abbandono delle aree demaniali residue. È necessaria una valutazione concreta da parte dell’Amministrazione competente prima della sdemanializzazione e dell’alienazione.
La Corte richiama inoltre l’orientamento del giudice amministrativo, che ha ricondotto alla propria giurisdizione le controversie relative all’applicazione della disciplina in questione. In presenza di poteri amministrativi di valutazione, il relativo sindacato appartiene infatti al giudice amministrativo.
La sentenza impugnata viene quindi cassata. Le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo e dispongono che la causa sia riassunta dinanzi a tale giudice nel termine di legge. Il ricorso incidentale dell’Agenzia del Demanio resta assorbito.
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