Inesistenza della procura per difetto di legittimazione del conferente (Cass. civ. Sez. III n. 23870/2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti conferita da un soggetto diverso dalla parte processuale e non munito del potere di rappresentarla integra un’ipotesi di inesistenza della procura, non di mera nullità sanabile ai sensi dell’art. 182 c.p.c. (nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022). La domanda giudiziale proposta in forza di tale procura deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente declaratoria di inefficacia dell’attività processuale compiuta. Il successivo rilascio di una procura valida nel giudizio di appello non è idoneo a sanare retroattivamente l’originaria inesistenza della procura relativa all’introduzione del giudizio e alla costituzione in primo grado.
Il Fatto
La società Fino 2 Securitisation S.r.l. aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e dei fideiussori, tra cui Benedetta Barbagallo e Mario Raciti, per il pagamento di una somma derivante da rapporti bancari. Gli opponenti avevano proposto opposizione, eccependo, tra l’altro, la nullità del decreto per mancato esperimento della mediazione e la decadenza dalla garanzia. Il Tribunale di Catania aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda per mancato rituale esperimento della mediazione, revocando il decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello di Catania, in riforma, aveva accolto l’appello della società creditrice e rigettato l’opposizione, condannando gli opponenti al pagamento dell’importo ingiunto. Avverso tale decisione, Barbagallo e Raciti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente degli altri. La questione centrale riguardava la validità della procura alle liti conferita per il giudizio monitorio e per la costituzione in primo grado. I ricorrenti hanno dedotto che la procura era stata rilasciata da Unicredit Credit Management Bank S.p.A., soggetto diverso dalla parte processuale (Fino 2 Securitisation S.r.l.), e non munito del potere di rappresentarla. La Corte ha esaminato il regime applicabile alla procura alle liti, distinguendo tra nullità sanabile e inesistenza. Ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 37434/2022), secondo cui il regime di sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c. opera per i vizi che attengono alla nullità della procura o al difetto di rappresentanza, ma non si estende alle ipotesi di inesistenza della procura o di radicale mancanza dell’atto attributivo dello ius postulandi, nelle quali non si è in presenza di un atto invalido suscettibile di sanatoria, bensì di un’attività processuale compiuta in difetto originario di mandato difensivo riferibile alla parte nel cui interesse sarebbe stata compiuta.
Nel caso di specie, la Corte ha accertato che la procura utilizzata per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e per la costituzione nel giudizio di opposizione proveniva effettivamente da Unicredit Credit Management Bank S.p.A., e non da Fino 2 Securitisation S.r.l., senza che risultasse documentato un titolo rappresentativo idoneo a rendere riferibile alla prima il conferimento del mandato difensivo. La Corte ha quindi ritenuto che l’attività processuale compiuta dalla società creditrice in sede monitoria e nel successivo giudizio di opposizione fosse stata realizzata in assenza di un valido atto attributivo dello ius postulandi. Ha inoltre chiarito che il successivo rilascio di una procura valida nel giudizio di appello non è idoneo a sanare retroattivamente l’originaria inesistenza della procura, in quanto il vizio afferisce all’introduzione della domanda e alla costituzione in primo grado.
La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui, nel regime anteriore alle modifiche apportate all’art. 182 c.p.c. dal d.lgs. n. 149/2022, la procura alle liti conferita da un soggetto diverso dalla parte processuale e non munito del potere di rappresentarla integra un’ipotesi di inesistenza della procura e non di mera nullità sanabile, per cui la domanda giudiziale proposta in forza di tale procura deve essere dichiarata inammissibile. Trattandosi di questione che esaurisce integralmente il giudizio e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., dichiarando l’inammissibilità della domanda proposta in via monitoria. La Corte ha compensato le spese dei gradi di merito, in considerazione della peculiarità della vicenda processuale, e ha condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.