Rottamazione quater: l’estinzione del giudizio si perfeziona con il pagamento della prima rata (Cass. civ. Sez. L n. 24168 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui all’art. 1, commi 231-236, della legge n. 197/2022 (c.d. rottamazione quater), ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 (norma di interpretazione autentica), si perfeziona con il versamento della prima rata delle somme dovute. L’estinzione del giudizio avente ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione è dichiarata d’ufficio dal giudice, previa produzione della dichiarazione e della documentazione attestante il pagamento della prima rata. L’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato.
Il Fatto
L’INPS ha notificato al contribuente un avviso di addebito per contributi previdenziali relativi all’anno 2012. Il Tribunale di Lecce aveva accolto l’opposizione del contribuente, ritenendo che in pendenza del giudizio tributario non potesse essere emesso l’avviso. La Corte d’appello di Lecce, in riforma, ha rigettato la domanda. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. In pendenza del giudizio di legittimità, il ricorrente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione quater) e ha prodotto la documentazione attestante il pagamento della prima rata.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, preso atto della documentazione prodotta dal ricorrente, dichiara estinto il giudizio. La Corte richiama l’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, secondo cui l’effettivo perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata d’ufficio dal giudice, previa presentazione della dichiarazione di adesione e della documentazione attestante il pagamento.
La Corte evidenzia che la procedura di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) è esperibile anche per debiti di natura non tributaria, purché risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (Cass. S.U. n. 5889/2026). Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto la domanda di adesione, la determinazione delle somme dovute dall’Agenzia delle entrate-Riscossione e la prova del pagamento della prima rata, integrando così tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione.
Quanto alle spese processuali, la Corte applica l’art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, non essendovi luogo a pronuncia. La declaratoria di estinzione esclude inoltre l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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