Inutilizzabilità della prova: il ricorrente deve superare la prova di resistenza (Cass. pen. Sez. VII n. 31630/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per cassazione, la parte che deduce l’inutilizzabilità di una prova a carico deve assolvere l’onere di specificità imposto dalla prova di resistenza. Deve confrontarsi con la ricostruzione complessiva dei fatti, indicare la fattispecie procedimentale violata e gli atti incisi, nonché dimostrare che l’espunzione dell’elemento contestato disarticola la motivazione. È inammissibile la censura sull’utilizzazione delle dichiarazioni del testimone di polizia giudiziaria relative al contenuto di intercettazioni quando non individua alcuna concreta difformità rispetto alla registrazione e non incide sull’autonoma tenuta del restante compendio probatorio. Sono altresì inammissibili le doglianze che sollecitano una rivalutazione delle prove senza denunciare vizi logici manifesti e decisivi.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato l’accertamento della sua responsabilità. Con il ricorso ha contestato, in particolare, l’utilizzazione delle dichiarazioni rese da un testimone di polizia giudiziaria sul contenuto di intercettazioni, sostenendo la mancata acquisizione della relativa registrazione.
La difesa ha inoltre chiesto una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove e ha invocato la riqualificazione della condotta nella fattispecie di truffa. La Corte di cassazione ha esaminato le censure sotto il profilo della loro specificità e della concreta incidenza sul percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che le doglianze sulla responsabilità non individuano vizi logici manifesti e decisivi. Esse mirano, piuttosto, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Una simile richiesta non è consentita nel giudizio di legittimità quando la motivazione impugnata espone un percorso argomentativo riconoscibile e immune dalle specifiche anomalie denunciabili in cassazione.
La censura riguardante il testimone di polizia giudiziaria era già stata ritenuta generica in appello. Il ricorrente non aveva indicato alcuna concreta divergenza tra le dichiarazioni testimoniali sul contenuto delle intercettazioni e quanto effettivamente risultante dalla registrazione. La mera mancata acquisizione della bobina, prospettata senza precisare l’effettivo pregiudizio prodotto, non consente quindi di apprezzare la rilevanza dell’eccezione.
L’ordinanza richiama il principio espresso da Cass. pen., Sez. II, n. 12960 del 17 febbraio 2026, Rv. 289838-01. Chi eccepisce l’inutilizzabilità deve confrontarsi con l’intera ricostruzione dei fatti, individuare la disposizione procedimentale violata e specificare quali atti ne siano colpiti. Deve poi illustrare l’efficacia demolitrice dell’eccezione, spiegando perché la rimozione della prova contestata priverebbe la decisione del necessario sostegno motivazionale.
Nel caso esaminato tale prova di resistenza manca. La sentenza impugnata fondava la responsabilità soprattutto sulla valutazione di credibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa. Il ricorrente non aveva specificamente contestato quei contenuti, limitandosi a prospettare in termini generici la riqualificazione del fatto come truffa. Anche l’eventuale espunzione dell’elemento relativo alle intercettazioni non risultava, pertanto, idonea a disarticolare la motivazione complessiva.
La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso. Alla pronuncia seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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