Vaccinazione obbligatoria: il danno non prova la colpa ministeriale (Cass. civ. n. 6475/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio risarcitorio per danni conseguenti a una vaccinazione obbligatoria, l’accertamento del nesso causale tra trattamento sanitario e lesione non è sufficiente a fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c. Quando la vaccinazione costituisce, all’epoca dei fatti, un trattamento imposto dalla legge, l’attore deve allegare e provare lo specifico comportamento colpevole dell’amministrazione sanitaria nell’esecuzione dell’obbligo normativo. Non è sufficiente il generico richiamo a obblighi di vigilanza, informazione, precauzione o astensione non concretamente riferiti alle modalità operative del caso.
Il Fatto
Gli attori avevano chiesto al Ministero della Salute il risarcimento dei danni conseguenti a un’encefalite con gravissimo deficit delle facoltà cognitive, insorta dopo vaccinazioni antivaiolose eseguite nel 1952 e nel 1959. La Corte d’appello, pronunciandosi in sede rescissoria dopo la revocazione di una precedente sentenza, aveva rigettato la domanda ritenendo insufficienti sia l’allegazione sia la prova della colpa dell’amministrazione.
I ricorrenti sostenevano, tra l’altro, che l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio sul nesso causale e sul danno avesse implicitamente determinato un giudicato interno sull’esistenza della responsabilità ministeriale. Contestavano inoltre che la questione della colpa potesse essere posta a fondamento del rigetto e richiamavano gli elementi normativi, scientifici e tecnici acquisiti, ritenuti idonei a dimostrare la violazione degli obblighi gravanti sul Ministero.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esclude anzitutto che l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio abbia prodotto un giudicato implicito sull’an debeatur. Un provvedimento meramente istruttorio, anche quando riguardi l’accertamento del nesso causale o la quantificazione del danno, non contiene una decisione definitiva sulla responsabilità e non presuppone necessariamente l’accertamento della colpa del convenuto.
La Corte esclude anche una violazione del contraddittorio. La verifica dell’allegazione e della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato è implicita nella proposizione della domanda. Il giudice può quindi rigettarla per insufficiente allegazione o prova della colpa senza che ciò integri una decisione fondata su una questione rilevata d’ufficio e introdotta a sorpresa.
Il punto centrale riguarda la struttura della responsabilità invocata. Le vaccinazioni antivaiolose considerate nel giudizio erano, all’epoca, obbligatorie per legge. La loro somministrazione costituiva pertanto l’attuazione di un comportamento doveroso e, in sé, lecito. Per ottenere il risarcimento non era sufficiente dimostrare che il trattamento avesse causato la patologia. Gli attori avrebbero dovuto individuare in modo dettagliato il quomodo della condotta dell’amministrazione, specificando quale comportamento concretamente colpevole fosse stato tenuto nell’esecuzione del trattamento obbligatorio.
Secondo la Corte, le allegazioni formulate erano rimaste generiche e indifferenziate. I richiami alla conoscenza dei rischi del vaccino, agli obblighi di vigilanza e controllo, alla necessità di informazione e al principio di precauzione non erano stati adeguatamente collegati alle specifiche modalità di esecuzione delle vaccinazioni oggetto di causa. In particolare, un generico dovere di astensione non poteva essere desunto dal principio di precauzione, essendo il trattamento imposto dalla normativa vigente. In mancanza della necessaria specificazione e prova della condotta colposa, la Cassazione conferma il rigetto della domanda risarcitoria.
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