Depenalizzazione del falso in assegni e ricettazione (Cass. pen. n. 9026/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la ricezione di assegni con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione mediante “clonazione” non integra il reato di cui all’art. 648 cod. pen. quando la condotta di falsificazione sia stata consumata successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, che ha depenalizzato il falso in assegni non trasferibili. La ricettazione, infatti, richiede come elemento costitutivo che la cosa ricevuta sia provento di un delitto, sicché, ove il reato presupposto sia stato abolito prima della commissione della condotta di falsificazione, manca il presupposto oggettivo del reato derivato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna perché il fatto non sussiste. La giurisprudenza secondo cui l’abolitio criminis del reato presupposto non incide sulla ricettazione, perché la provenienza da delitto è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, presuppone che la condotta integratrice del reato presupposto fosse ancora penalmente rilevante al momento in cui è stata commessa.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato per il reato di ricettazione per avere ricevuto e negoziato, in data 27 giugno 2017, un assegno bancario con clausola di non trasferibilità, dell’importo di euro 5.500, oggetto di falsificazione mediante “clonazione”, essendo l’originale ancora in possesso della persona offesa. La Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna.
Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, l’insussistenza del reato di ricettazione per mancanza del reato presupposto, in quanto la falsificazione dell’assegno non trasferibile era stata depenalizzata dal d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 e la condotta di ricezione era successiva a tale depenalizzazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha rilevato che il reato di ricettazione richiede, come elemento costitutivo, che la cosa ricevuta sia provento di un delitto, sicché la provenienza da reato è un presupposto oggettivo indispensabile per l’integrazione della fattispecie. Nel caso di specie, il reato presupposto – la falsificazione dell’assegno non trasferibile attraverso “clonazione” – era stato depenalizzato ad opera del d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016. Poiché la condotta di falsificazione era stata consumata dopo tale data (e, comunque, la ricezione era avvenuta nel giugno 2017, successivamente alla depenalizzazione), il fatto non costituiva più reato al momento in cui fu commesso.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza formatasi sul tema dell’incidenza dell’abolitio criminis del reato presupposto sul reato derivato di ricettazione (Sez. 2, n. 32775 del 2021, Briglia), secondo la quale la ricettazione di assegno bancario falsificato conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione del falso, atteso che la provenienza da delitto è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l’eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell’art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa. Tuttavia, la Corte ha chiarito che tale principio presuppone che, nel momento in cui viene consumata, la condotta che identifica il reato presupposto costituisca ancora reato. Nel caso di specie, la falsificazione era avvenuta dopo l’intervento depenalizzatore, sicché la clonazione dell’assegno non era più penalmente rilevante, e la ricezione di un bene che non è provento di delitto non può integrare la ricettazione.
La Corte ha quindi affermato il principio per cui la ricezione di assegni non trasferibili clonati dopo l’abolitio criminis non integra il reato di ricettazione, mancando il delitto presupposto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
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