Principi di diritto (Massima) In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, ai fini del giudizio di convalida del trattenimento, il giudice è tenuto a prendere in considerazione, ai fini della valutazione della sussistenza del rischio di fuga ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998, il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità. La mancanza di un documento valido per l’espatrio costituisce un presupposto legale che rende inattuabili le misure alternative al trattenimento di cui all’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, e integra la presunzione legislativa di pericolo di fuga, che non può essere superata sulla base della sola integrazione socio-economica del soggetto, senza una preliminare verifica del possesso o meno di un valido documento identificativo. Il giudice della convalida, nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme dell’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, non può valutare documenti nuovi prodotti per la prima volta in Cassazione, atteso che lo scrutinio è circoscritto ai vizi di cui all’art. 606, lett. a), b), c), cod. proc. pen., da apprezzare sulla base delle conoscenze disponibili al momento della decisione da convalidare.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Torino ha disposto la non convalida del trattenimento presso il CPR di un cittadino straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, ritenendo il pericolo di fuga “assolutamente contenuto e controbilanciato dall’integrazione socio-economica sul territorio”, in considerazione dell’attività lavorativa svolta, delle dichiarazioni di ospitalità e della pendenza di un ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno.
Il Ministero dell’interno e la Questura di Brescia hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo che il Giudice di pace aveva omesso la preliminare verifica del possesso di un documento valido per l’espatrio, prescritto dall’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 per l’adozione di misure alternative al trattenimento, e che la mancanza di tale documento integrava la presunzione di pericolo di fuga ex art. 13, comma 4-bis, lett. a), dello stesso decreto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato con rinvio. Ha preliminarmente dichiarato inammissibili i documenti prodotti per la prima volta in sede di legittimità dalla difesa del resistente, atteso che il giudizio di legittimità in materia di trattenimento è circoscritto, ai sensi dell’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, ai vizi di cui all’art. 606, lett. a), b), c), cod. proc. pen., da apprezzare sulla base delle conoscenze disponibili al momento della decisione da convalidare, e non può essere attribuito rilievo a evenienze fattuali sopravvenute.
Ha affermato il principio secondo cui il Giudice di pace, in sede di convalida del trattenimento, non può negare la convalida ritenendo attenuato il pericolo di fuga in ragione dell’integrazione sociale e lavorativa, senza aver preliminarmente verificato il possesso da parte dello straniero di un passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità, come prescritto dall’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 per l’adozione di misure alternative. La mancanza di un documento valido per l’espatrio integra la presunzione legislativa di pericolo di fuga stabilita dall’art. 13, comma 4-bis, lett. a), del medesimo decreto, che deve essere valutata in via preliminare e vincolante, prima di ogni altra considerazione sull’integrazione socio-economica o sull’eventuale inespellibilità.
La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, il Giudice di pace aveva omesso del tutto di confrontarsi con la condizione legale preliminare rappresentata dalla mancanza di un documento valido per l’espatrio, limitandosi a valorizzare elementi di integrazione sociale e lavorativa, nonché la pendenza di un ricorso giurisdizionale, privi di efficacia paralizzante in assenza di un provvedimento sospensivo. Ha quindi affermato che il controllo del giudice della convalida, nel quadro del giudizio di proporzionalità, deve necessariamente muovere dalla verifica del possesso del documento identificativo, senza il quale le misure alternative non sono giuridicamente praticabili e il pericolo di fuga è presunto dalla legge.
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La Cassazione rigetta il ricorso del PG ritenendo la decisione del GUP conforme al diritto vigente dopo la declaratoria di incostituzionalità del divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. sulla recidiva reiterata per il reato di rapina.