Responsabilità 231: il vantaggio antinfortunistico può derivare dal risparmio di costi (Cass. pen. n. 8397/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità degli enti per reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri dell’interesse e del vantaggio di cui all’art. 5 d.lgs. n. 231/2001 devono essere riferiti alla condotta e non all’evento lesivo. Il vantaggio può consistere nel risparmio di costi o di tempi produttivi derivante dalla mancata adozione delle cautele, dalla disattivazione dei dispositivi di sicurezza o dall’omessa formazione del lavoratore. Non è necessaria una precisa quantificazione economica del vantaggio quando la sua concreta consistenza emerga dalle circostanze del caso. La mera assenza o inidoneità del modello organizzativo non basta, dovendo essere accertata anche una specifica colpa di organizzazione dell’ente.
Il Fatto
Una società veniva ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo dipendente dal reato di lesioni colpose commesso in violazione della normativa antinfortunistica. L’infortunio aveva coinvolto un tirocinante addetto a un macchinario per la produzione di vassoi in plastica, che aveva riportato lesioni alla mano dopo avere aperto una barriera di protezione per rimuovere del materiale inceppato.
Gli accertamenti avevano evidenziato che il macchinario poteva continuare a funzionare anche con i ripari aperti, poiché i microinterruttori di sicurezza erano stati resi inefficaci, e che il lavoratore non aveva ricevuto adeguate informazioni sul relativo sistema di sicurezza. La società contestava, tra l’altro, la sussistenza del vantaggio, la colpa di organizzazione e il trattamento sanzionatorio applicato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ribadisce anzitutto che la responsabilità dell’ente costituisce un tertium genus nel quale assumono rilievo autonomo i criteri di imputazione previsti dall’art. 5 d.lgs. n. 231/2001. L’interesse esprime una valutazione teleologica della condotta, apprezzabile ex ante; il vantaggio presenta invece carattere oggettivo ed è valutabile ex post sulla base degli effetti concretamente prodotti dall’illecito.
Nei reati colposi di evento in materia di sicurezza sul lavoro, tali criteri devono essere riferiti alla condotta cautelarmente inosservante e non all’evento lesivo, che per definizione non è voluto. È quindi compatibile con la struttura dell’illecito che la violazione consapevole della regola cautelare produca un risparmio di spesa o un incremento della continuità produttiva funzionale agli interessi dell’ente.
La Corte precisa però che la responsabilità della società non può derivare automaticamente dalla mera assenza o inadeguatezza di un modello organizzativo. È necessario accertare la colpa di organizzazione, intesa come rimproverabile deficit nell’adozione delle cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire reati della stessa specie. Nel caso concreto tale deficit era stato individuato nella disattivazione del dispositivo che avrebbe determinato il blocco del macchinario, nell’omessa valutazione del rischio specifico e nella mancata formazione del lavoratore.
Tali scelte consentivano di evitare rallentamenti produttivi e costi formativi e integravano quindi un vantaggio per l’ente. La Corte esclude che fosse indispensabile una quantificazione analitica del beneficio economico, ritenendo sufficiente la concreta significatività del risparmio rispetto alle ridotte dimensioni aziendali. Accoglie invece il motivo relativo alla riduzione della sanzione pecuniaria: accertati sia l’integrale risarcimento del danno sia l’adozione di un modello organizzativo idoneo, doveva applicarsi l’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 231/2001. La sanzione viene quindi rideterminata, con rigetto del ricorso nel resto.
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