Confisca obbligatoria del profitto nei reati tributari (Cass. pen. n. 14226/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 12-bis, comma 1, D.Lgs. n. 74 del 2000, nel disporre la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, assegna ruolo residuale alla confisca per equivalente. La confisca per equivalente può essere disposta soltanto quando quella diretta non sia praticabile per incapienza totale o parziale del patrimonio del soggetto che ha conseguito il profitto dell’illecito. Il D.Lgs. n. 87 del 2024, nel novellare il comma 2 dell’art. 12-bis, non ha modificato la natura obbligatoria della confisca di cui al comma 1. La rateizzazione del debito tributario in corso di estinzione costituisce causa di non applicazione del sequestro preventivo, non di esclusione della confisca, che conserva carattere obbligatorio. Il giudice può disporre la confisca per l’intero profitto, prevedendo l’inefficacia della misura in caso di integrale adempimento del debito.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, con sentenza del 19 giugno 2025, applicava all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di 10 mesi e 7 giorni di reclusione, sostituita con la multa di euro 15.350,00, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele). La sentenza disponeva altresì la confisca per equivalente del profitto del reato nei confronti dell’imputato.
Avverso la sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione dell’art. 12-bis, D.Lgs. n. 74 del 2000, per non aver il GIP verificato l’impossibilità della confisca diretta nei confronti dell’ente beneficiario; la mancata applicazione della novella di cui al D.Lgs. n. 87 del 2024, che escluderebbe la confisca in caso di rateizzazione del debito tributario; e l’omessa riduzione della confisca in relazione ai ratei già versati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, affermando che la verifica dell’impossibilità della confisca diretta è stata correttamente compiuta dal GIP. Dalle risultanze processuali emerge che il sequestro finalizzato alla confisca era stato disposto in primo luogo nei confronti della persona giuridica, legale rappresentante della quale era l’imputato; soltanto in via eventuale era stato disposto il sequestro per equivalente nei suoi confronti. Eseguito il sequestro, non essendo state reperite disponibilità finanziarie in capo alla società, la misura era stata legittimamente eseguita per equivalente nei confronti dell’imputato.
La Corte esclude che il D.Lgs. n. 87 del 2024 possa impedire l’ordine di confisca. La novella ha modificato solo il comma 2 dell’art. 12-bis, relativo al sequestro preventivo, disponendo che, in presenza di rateizzazione del debito tributario, il sequestro non può essere disposto salvo concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale. La disposizione non ha inciso sul comma 1, che continua a prevedere la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato. La rateizzazione, pertanto, può incidere sulla misura cautelare reale, ma non sull’obbligo del giudice di disporre la confisca in sede di sentenza.
La Corte chiarisce che la natura obbligatoria della confisca impedisce al giudice di revocarla o di non disporla in sentenza, anche in presenza di un pagamento rateale. Il pagamento rateale potrà rilevare ai fini dell’esecuzione della confisca, che il GIP ha correttamente disposto per l’intero profitto, prevedendo che la stessa diventi efficace solo in caso di mancato adempimento dell’impegno di pagamento rateale del debito tributario. In tal modo il giudice ha pienamente valorizzato i versamenti progressivi, impedendo l’esecuzione della misura in corso di pagamento, ma legittimamente disponendo la confisca per l’intero importo, che costituisce il profitto del reato.
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Nota della Redazione
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