Sequestro probatorio dello smartphone, interesse anche senza proprietà del dispositivo (Cass. pen. n. 15010/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sequestro probatorio di un dispositivo informatico, l’interesse all’impugnazione non coincide necessariamente con il diritto alla restituzione del bene. L’imputato può contestare il sequestro di uno smartphone appartenente ad altro soggetto quando dall’estrazione dei dati possa derivare materiale probatorio utilizzabile a suo carico. Dopo l’esercizio dell’azione penale, è competente ad adottare la misura cautelare reale il “giudice che procede” ai sensi dell’art. 279 cod. proc. pen., identificato nell’ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti. Non è quindi abnorme il sequestro probatorio disposto dal G.i.p. dopo la richiesta di giudizio immediato quando gli atti siano ancora nella sua disponibilità. Il sequestro di dati informatici deve inoltre essere sorretto da una motivazione che individui la finalità probatoria, le informazioni ricercate e i criteri di selezione, evitando acquisizioni esplorative e indiscriminate.
Il Fatto
Il G.i.p. aveva disposto il sequestro probatorio di uno smartphone e della relativa corrispondenza nell’ambito di un procedimento relativo a reati in materia di stupefacenti. Il provvedimento era finalizzato, tra l’altro, a confermare l’identificazione di alcuni indagati, chiarirne i rapporti all’interno del sodalizio e acquisire riscontri sui reati contestati. Ricorrevano per cassazione sia il soggetto nella cui disponibilità si trovava il telefono sia altri imputati che non ne erano proprietari.
La difesa sosteneva, con il primo motivo, l’abnormità del sequestro perché il G.i.p., dopo la richiesta di giudizio immediato e in una fase caratterizzata dalla richiesta e dalla successiva revoca del giudizio abbreviato condizionato, non avrebbe avuto potere di integrazione probatoria. Con il secondo motivo denunciava l’assoluto difetto di motivazione, lamentando l’assenza di un’adeguata delimitazione dei dati da acquisire e il carattere eccessivamente ampio dell’attività demandata in sede esecutiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta preliminarmente il tema dell’interesse all’impugnazione. Chiarisce che, nel sequestro probatorio, l’utilità perseguita non consiste necessariamente nella restituzione materiale della cosa. L’imputato ha interesse a ottenere la rimozione del vincolo anche quando intenda evitare che dati estraibili dal dispositivo entrino nel materiale probatorio utilizzabile nei suoi confronti. Nel caso concreto, il decreto indicava espressamente che il telefono avrebbe dovuto fornire elementi sull’identificazione degli indagati e sul loro ruolo nel sodalizio, sicché anche i ricorrenti non proprietari del dispositivo erano titolari di un interesse concreto e attuale all’impugnazione.
Il primo motivo viene tuttavia dichiarato manifestamente infondato. La Corte individua nell’art. 279 cod. proc. pen. la norma regolatrice della competenza cautelare. Per “giudice che procede” deve intendersi l’ufficio che dispone materialmente degli atti, non la singola persona fisica. Poiché l’azione penale era stata esercitata mediante richiesta di giudizio immediato e gli atti erano ancora nella disponibilità del G.i.p., quest’ultimo era competente a emettere il sequestro probatorio su richiesta del pubblico ministero. La successiva rinuncia al giudizio abbreviato non incideva su tale potere.
La Corte richiama quindi i principi sulla motivazione del sequestro di dati digitali. L’acquisizione non può avere carattere meramente esplorativo né trasformarsi in una ricerca indiscriminata della notizia di reato. Il decreto deve spiegare perché sia necessario un sequestro esteso oppure indicare le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale, l’eventuale delimitazione temporale e i tempi ragionevoli dell’attività di estrazione, in modo da consentire il controllo di proporzionalità rispetto alla compressione dei diritti dell’interessato.
Nel caso concreto, tuttavia, il G.i.p. aveva individuato le finalità dell’accertamento e circoscritto la ricerca mediante parole chiave, riferendola ai messaggi scambiati tra gli indagati, ai documenti attestanti i loro rapporti, alle consegne di stupefacenti e ai movimenti di denaro collegati alle condotte contestate. L’acquisizione sarebbe inoltre avvenuta tramite perizia, con le garanzie del contraddittorio. La precedente declaratoria di inutilizzabilità dei dati estratti dallo stesso telefono non impediva il nuovo sequestro, poiché era dipesa dall’assenza di un decreto motivato nella precedente acquisizione. La Cassazione dichiara pertanto inammissibili i ricorsi.
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