Mutamento del fatto e bancarotta (Cass. pen. n. 12664/2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., quando il giudice di merito qualifichi la condotta come bancarotta fraudolenta distrattiva (art. 216 legge fall.) in luogo della bancarotta per operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.), purché il fatto storico contestato e accertato rimanga immutato nei suoi elementi essenziali. Per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta che generi incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. La mera diversità della qualificazione giuridica non integra la violazione del principio di correlazione, se la condotta materiale addebitata all’imputato è rimasta identica e ha formato oggetto del contraddittorio. Il reato di bancarotta per operazioni dolose richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà delle singole operazioni e nella prevedibilità del dissesto, e non il dolo specifico di causazione del fallimento. La condotta distrattiva, costituita dalla cessione di beni senza corrispettivo, può essere ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 216 legge fall. anche se originariamente contestata come operazione dolosa, quando non sia inquadrabile in una più complessa sequenza di atti coordinati.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, a fronte di una contestazione originaria di bancarotta per operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.), per avere ceduto un pacchetto azionario della società fallita senza un reale corrispettivo. La Corte di appello di Brescia aveva confermato la condanna, rilevando che la contestazione conteneva un richiamo sia all’art. 216 che all’art. 223 legge fall., e che la condotta materiale era rimasta identica.
Avverso la sentenza di appello, il ricorrente ha dedotto la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.), sostenendo che la riqualificazione della condotta da bancarotta per operazioni dolose a bancarotta distrattiva, senza formale contestazione suppletiva, aveva violato i suoi diritti della difesa. Ha richiamato, a sostegno, un preteso orientamento giurisprudenziale che escluderebbe la possibilità di tale riqualificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha preliminarmente rilevato che le sentenze citate dal ricorrente non esistono, non essendovi corrispondenza tra i riferimenti indicati e il tema affrontato. Ha quindi richiamato il consolidato principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite (sent. Carelli), secondo cui il mutamento del fatto, ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., ricorre solo in presenza di una trasformazione radicale della fattispecie concreta tale da determinare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e pregiudizio per la difesa.
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha escluso che la riqualificazione operata dai giudici di merito integrasse un mutamento del fatto. Ha osservato che la condotta materiale addebitata al ricorrente – la cessione del pacchetto azionario senza corrispettivo – era rimasta sempre identica e aveva formato oggetto del pieno contraddittorio, indipendentemente dalla qualificazione giuridica datane dall’accusa. Ha precisato che la distinzione tra bancarotta per operazioni dolose e bancarotta distrattiva risiede non nella diversità della condotta materiale, ma nella struttura del fatto (la seconda è un atto unico, la prima una pluralità di atti coordinati), e che nella specie la condotta era meramente distrattiva, non inquadrabile in una più complessa sequenza di atti. La Corte ha, infine, ricordato che il reato di bancarotta per operazioni dolose richiede il dolo generico e non quello specifico, e che il giudice di merito ha il potere-dovere di ricondurre il fatto storico alla corretta fattispecie astratta, senza che ciò configuri un vizio di correlazione.
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