Bancarotta fraudolenta: responsabilità omissiva del sindaco e dolo eventuale (Cass. pen. n. 12612/2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità penale del sindaco per concorso omissivo nella bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede un contributo causalmente rilevante alla verificazione dell’evento e la coscienza e volontà di tale contributo, anche nella forma del dolo eventuale. Non è sufficiente la mera negligenza o imperizia, anche grave, né è necessario un preventivo accordo con l’amministratore. La conoscenza delle condotte distrattive può essere accertata in via indiziaria valorizzando l’ampiezza temporale, la reiterazione e la rilevanza delle operazioni, quando esse assumano la funzione di segnali di allarme. L’inerzia del sindaco, consapevolmente mantenuta a fronte di tali segnali, può integrare una modalità esecutiva del concorso omissivo nel reato.
Il Fatto
Il presidente del collegio sindacale di una società successivamente dichiarata fallita era stato condannato per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere omesso di impedire condotte distrattive poste in essere dall’amministratore. In particolare, gli veniva contestato di non avere chiesto chiarimenti in relazione a rilevanti prelievi effettuati dall’amministratore sui conti della società e al consistente incremento dell’esposizione debitoria. La Corte d’appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, mantenendo tuttavia ferma la responsabilità per il nucleo residuo della contestazione.
Con il ricorso per cassazione si deduceva, da un lato, una discordanza temporale tra le condotte attribuite al sindaco e quelle contestate all’amministratore; dall’altro, l’insussistenza dell’elemento soggettivo, sostenendo che l’eventuale omissione dei doveri di vigilanza potesse integrare soltanto una condotta colposa. Il ricorrente contestava inoltre che i prelievi e l’andamento economico della società costituissero segnali di allarme tali da imporre l’attivazione del collegio sindacale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo. La diversa collocazione temporale delle condotte contestate all’amministratore non assume rilievo rispetto alla specifica imputazione formulata nei confronti del sindaco, nella quale erano espressamente richiamati i prelievi effettuati nell’anno rilevante e l’omissione dei conseguenti interventi di controllo. Le ulteriori censure concernenti le condizioni economiche della società, la natura fisiologica dell’indebitamento e il significato dei prelievi vengono qualificate come richieste di rivalutazione del fatto e del materiale istruttorio, non consentite in sede di legittimità.
Il secondo motivo è ritenuto infondato. La Corte ribadisce che la responsabilità del sindaco non può fondarsi sul solo inadempimento dei doveri di vigilanza, perché occorre dimostrare che la sua condotta abbia determinato o favorito consapevolmente la commissione dei fatti di bancarotta da parte dell’amministratore. Tale consapevolezza, tuttavia, non richiede la prova di un accordo preventivo e può essere ricostruita in via indiziaria. L’inerzia può infatti costituire espressione tanto di negligenza quanto di dolo e, in quest’ultimo caso, integra pienamente la condotta omissiva penalmente rilevante.
Nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato il lungo periodo nel quale erano stati effettuati i prelievi, la loro reiterazione, il rilevante importo complessivo e la conoscenza dell’andamento della gestione societaria da parte del sindaco. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare che egli fosse consapevole delle operazioni e avesse scelto di non esercitare i poteri attribuiti al collegio sindacale, che avrebbero potuto evitare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio sociale. La Cassazione ritiene quindi correttamente applicati i principi sul dolo eventuale e rigetta il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.