Raddoppio della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza con veicolo di terzi (Cass. pen. n. 12894/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 186, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 285 del 1992, deve essere raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La nozione di “appartenenza” del veicolo non va intesa come mera proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione non occasionale. L’esclusione della confisca del veicolo, obbligatoria ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada, salvo che appartenga a persona estranea al reato, costituisce un indice inequivoco della ritenuta appartenenza del mezzo a terzi, con conseguente obbligo di raddoppiare la durata della sospensione della patente. Il giudice, in sede di patteggiamento, non è vincolato dalla richiesta delle parti in ordine alle sanzioni amministrative accessorie, che sono sottratte alla loro disponibilità, dovendo provvedere autonomamente d’ufficio. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., per censurare l’erronea o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con sentenza di patteggiamento del 18 settembre 2025, ha applicato all’imputata la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.400 di ammenda, convertita in lavoro di pubblica utilità, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 2,39 g/l e 2,47 g/l, aggravato dall’orario notturno. La sentenza ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, salva riduzione alla metà in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità. Il veicolo condotto risultava intestato alla società s.r.l.s., presso la quale l’imputata prestava attività lavorativa.
Avverso tale sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 186, commi 2, lettera c), e 2-quater, d.lgs. n. 285 del 1992, sostenendo che il giudicante aveva erroneamente applicato la sanzione nella durata minima di un anno, senza raddoppiarla, nonostante nel capo di imputazione fosse espressamente indicata la proprietà altrui del veicolo. Il ricorrente ha osservato che, avendo il giudice confermato la contestazione ed escluso la confisca del mezzo, avrebbe dovuto disporre il raddoppio obbligatorio della sospensione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha preliminarmente ribadito l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per censurare l’erronea o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite (sent. n. 21369 del 2020). Ha quindi esaminato il merito della questione, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato, rilevante ai fini del raddoppio della sospensione della patente, non coincide con la mera proprietà formale o intestazione, ma si riferisce all’effettivo e concreto dominio sulla cosa, esercitato in maniera non occasionale.
La Corte ha osservato che, nel caso di specie, il giudice di merito, pur avendo escluso la confisca del veicolo – che è obbligatoria salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato – e confermando così la contestazione della proprietà altrui, aveva poi applicato la sanzione della sospensione nella durata minima di un anno, senza procedere al raddoppio previsto dalla legge. Tale determinazione è stata ritenuta erronea, poiché l’art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada, prevede che la sospensione della patente sia da uno a due anni e che, se il veicolo appartiene a terzi, la durata sia raddoppiata. La Corte ha, pertanto, annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla sospensione della patente, rideterminando direttamente la durata in anni due, risultato del raddoppio del periodo minimo, ferma restando la riduzione alla metà in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità.
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