Giudicato implicito sulla giurisdizione se la parte vittoriosa non propone appello incidentale (Cass. Sez. Un. n. 21573 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, quando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, la parte vittoriosa che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello incidentale, anche condizionato, ai sensi dell’art. 9 cod. proc. amm.; in mancanza, si forma il giudicato implicito sulla giurisdizione, con conseguente inammissibilità del successivo ricorso per cassazione che riproponga la questione. La mera riproposizione dell’eccezione nella memoria difensiva, oltre il termine di cui all’art. 46 cod. proc. amm., non è idonea a evitare la preclusione.
Il Fatto
Una società impugnava dinanzi al TAR le note con cui il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento per la rimozione forzata di impianti pubblicitari non autorizzati, oltre al diniego di sanatoria degli stessi. Il Comune si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, trattandosi di sanzione accessoria a quella pecuniaria. Il TAR respingeva il ricorso nel merito, senza pronunciarsi espressamente sull’eccezione di giurisdizione. La società proponeva appello e il Comune, rimasto vittorioso in primo grado, si costituiva riproponendo l’eccezione solo nella memoria difensiva depositata oltre il termine di costituzione. Il Consiglio di Stato accoglieva l’appello, disattendendo l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il Comune proponeva ricorso per cassazione, deducendo il difetto assoluto e relativo di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione, respingendo la tesi del ricorrente secondo cui si tratterebbe di una questione interna al processo amministrativo, insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha chiarito che la decisione sulla giurisdizione comprende anche la verifica sull’esistenza del giudicato sulla giurisdizione stessa.
Richiamando un consolidato orientamento, la Corte ha ricordato che il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza non impugnando la sentenza sotto tale profilo. Tale principio trova il suo fondamento normativo nell’art. 9 cod. proc. amm., secondo cui nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevato solo se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
Nel caso di specie, il TAR aveva deciso nel merito, superando positivamente la questione di giurisdizione, sebbene avesse dato atto dell’eccezione comunale senza esaminarla espressamente. Il Comune, quale parte vittoriosa, era pertanto tenuto a proporre appello incidentale condizionato per contestare l’implicita statuizione, mentre si era limitato a una mera riproposizione dell’eccezione nella memoria difensiva, depositata oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso in appello previsto dall’art. 46 cod. proc. amm..
La Corte ha altresì precisato che, anche volendo ritenere che la questione di giurisdizione fosse rimasta assorbita, il Comune avrebbe comunque dovuto riproporla ritualmente con la memoria di costituzione nel termine di legge. La mancata osservanza di tali adempimenti ha determinato la formazione del giudicato implicito, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione, restando preclusa ogni questione sulla giurisdizione.
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Nota della Redazione
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