Preclusioni processuali e revoca patente per guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. n. 22458 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca nullità relative o questioni non devolute ai giudici di merito: la nullità per omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore va eccepita, a norma degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., entro la deliberazione della sentenza di primo grado. La verbalizzazione differita degli accertamenti urgenti di polizia giudiziaria non è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, essendo sufficiente la documentazione anche successiva all’atto, purché recante certezza dei dati essenziali. La mancata deduzione in appello della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. ne preclude la prospettazione in legittimità. La revoca della patente ex art. 186, comma 2 bis, secondo periodo, cod. strada è effetto necessario quando il fatto abbia provocato un incidente stradale e il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l.
Il Fatto
Il Tribunale di Oristano condannava il conducente alla pena di otto mesi di arresto e 2.667,00 euro di ammenda, con revoca della patente, per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/l — accertato in 2,62 g/l e 2,71 g/l nelle due prove — in orario notturno e dopo aver provocato un incidente stradale, in violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies, d.lgs. n. 285/1992. La Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia, reputando non credibile la versione dell’imputato, secondo cui l’assunzione di alcol sarebbe avvenuta dopo l’uscita di strada, nelle circa due ore intercorse prima dell’arrivo della pattuglia. Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo nullità della procedura etilometrica, insussistenza del reato per mancata sorpresa in marcia, mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. e doglianze sul trattamento sanzionatorio, sul diniego della conversione in lavori di pubblica utilità e sulla revoca della patente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando una duplice preclusione rispetto alle doglianze sulla procedura etilometrica. Da un lato, la questione non era stata devoluta al giudice di appello, che aveva correttamente omesso di pronunciarsi; dall’altro, la giurisprudenza nomofilattica richiede che la nullità per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore sia eccepita entro la deliberazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso di specie l’eccezione era stata sollevata solo in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ha escluso che la verbalizzazione differita degli accertamenti urgenti di polizia giudiziaria integri una nullità ai sensi dell’art. 177 cod. proc. pen., richiamando l’orientamento consolidato per cui l’obbligo di redazione degli atti ex art. 357, comma 2, cod. proc. pen. non è previsto a pena di nullità o inutilizzabilità, essendo sufficiente la documentazione anche in un momento successivo, purché recante la certezza dei dati essenziali. La verifica diretta degli atti ha confermato che il verbale allegato dalla stessa difesa conteneva tutti gli elementi richiesti, risultava sottoscritto dai pubblici ufficiali e dava atto dell’avviso all’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore, cui l’imputato aveva rinunciato. L’acquisizione concordata degli atti al fascicolo dibattimentale, senza riserve, aveva comunque precluso ogni successiva contestazione.
Quanto alla contestazione sulla guida in stato di ebbrezza, la Corte l’ha ritenuta una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità: la motivazione della sentenza impugnata — fondata sulla deposizione del testimone che aveva visto l’imputato ancora alla guida con tracce ematiche sul volto e sul dato strumentale prossimo a valori da coma etilico — era lineare e priva di manifeste fratture logiche.
Inammissibile è stata altresì ritenuta la doglianza sulla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.: l’istituto, introdotto dal d.lgs. n. 28/2015, era già operante alla data della pronuncia di primo grado del 27 marzo 2024, sicché la mancata deduzione in appello precludeva la prospettazione in legittimità. Manifestamente infondata infine la doglianza sulla revoca della patente: l’art. 186, comma 2 bis, secondo periodo, cod. strada la impone necessariamente quando il tasso alcolemico superi 1,5 g/l e il fatto abbia provocato un incidente, senza che rilevi l’equivalenza della circostanza in sede di bilanciamento.
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Nota della Redazione
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