Omessa notifica al codifensore e nullità del giudizio di appello (Cass. pen. n. 29108 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello a uno dei due difensori di fiducia dell’imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, atteso che la partecipazione del difensore è presidio indefettibile del diritto di difesa. La relativa eccezione, ove non proposta personalmente dall’interessato o dal difensore pretermesso, deve essere formulata dall’altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. nel termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.. La nullità, ritualmente eccepita, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice a quo per l’ulteriore corso.
Il Fatto
Il tribunale di prime cure aveva condannato l’imputata per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada, relativo alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore al limite previsto. La sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello di Roma. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità del giudizio di appello per l’omessa notifica del decreto di citazione a uno dei due difensori di fiducia, nominati dall’imputata dopo la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di estinzione del reato per prescrizione, rilevando come, trattandosi di fatto commesso dopo il 1° gennaio 2020, trovi applicazione il diverso regime dell’improcedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., non ricorrendo nella specie le condizioni per la declaratoria richiesta.
Quanto al primo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha richiamato il principio costante per cui l’omessa notifica del decreto di fissazione del giudizio d’appello a uno dei due difensori di fiducia configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, eccepibile nel termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen..
Nel caso di specie, le nomine dei due difensori di fiducia erano state ritualmente comunicate, ma il decreto di citazione non recava l’indicazione di uno di essi, al quale l’atto non era stato notificato. La mancata notifica era stata tempestivamente eccepita dall’altro difensore nelle conclusioni scritte depositate prima dell’udienza di appello. La Corte ha quindi ritenuto integrata la nullità della sentenza impugnata, per la mancata partecipazione del difensore al giudizio e la conseguente violazione del diritto di difesa, assorbendo ogni altra doglianza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.