Sospensione dell’esecuzione: contro l’ordinanza solo reclamo, non opposizione né ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 4501 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso l’ordinanza che – anche ai sensi dell’art. 618 c.p.c. – provvede sull’istanza di sospensione dell’esecuzione in conseguenza di un’opposizione esecutiva è ammesso esclusivamente il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. (impregiudicata la decisione nella fase di merito sulle questioni già proposte in quella sommaria), restando esclusa, invece, l’esperibilità dell’opposizione ex art. 617 c.c. o del ricorso per cassazione. (Rv. 677789-01)
Il Fatto
Nel 1996 i proprietari di due unità immobiliari avevano citato i vicini, accusandoli di aver costruito un fabbricato in cemento armato su tre livelli occupando il vialetto e il ballatoio comuni, compromettendo la staticità del complesso e omettendo il giunto tecnico antisismico. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 2003 passata in giudicato, aveva condannato i convenuti a ridurre in pristino le parti comuni e a pagare un risarcimento per equivalente, calcolato proprio sul costo del giunto tecnico non realizzato, che gli attori non avevano chiesto di far eseguire.
Nel 2009 gli eredi degli attori hanno avviato l’esecuzione per obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. Il giudice dell’esecuzione, nel 2015, ha disposto che l’ufficiale giudiziario eseguisse le opere «di cui al titolo esecutivo» secondo l’elaborato del consulente nominato direttore dei lavori, elaborato che includeva anche la realizzazione del giunto tecnico. Gli esecutati hanno proposto opposizione agli atti esecutivi; il giudice ha sospeso la procedura e assegnato termine per il merito. Il Tribunale di Napoli, nel 2023, ha accolto l’opposizione dichiarando la nullità dell’ordinanza e l’ineseguibilità del titolo in parte qua, cioè quanto al giunto, non previsto dalla sentenza. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo, sulla dichiarata tardività di eccezioni e domande formulate nella fase di merito, è inammissibile perché il ricorso non espone quali fossero (art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.); in ogni caso, nell’opposizione agli atti esecutivi il thema decidendum è fissato dal ricorso della fase sommaria (Cass. n. 7163 del 2023).
Il secondo e il quarto motivo, esaminati insieme, rivelano che i ricorrenti non avevano compreso la ratio decidendi. Essi sostenevano che il progetto esecutivo dovesse limitarsi alle demolizioni e non prevedere il giunto tecnico: ma è esattamente ciò che il Tribunale aveva deciso, annullando l’ordinanza nella parte in cui includeva il giunto. La motivazione, dunque, non è illogica né contraddittoria; anzi, individua correttamente i limiti del titolo esecutivo e l’errore del giudice dell’esecuzione, che esorbitando dal potere interpretativo, non integrativo, del titolo aveva ordinato opere non previste dalla sentenza. La censura è inconferente e inammissibile.
Il terzo motivo, con cui si lamentava la tardività dell’opposizione e l’illegittimità della sospensione, è inammissibile per più ragioni: manca l’esposizione dei fatti essenziali, la doglianza non è chiara e non si comprende cosa si contesti. La Corte ha comunque precisato che la mancata notifica del ricorso in opposizione non ne determina l’irritualità, potendo l’opposizione essere proposta anche con atto equipollente al deposito, e che contro l’ordinanza di sospensione o di non sospensione, anche ex art. 618 c.p.c., è ammesso solo il reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c., oltre alla riproposizione delle questioni nel giudizio di merito; non l’opposizione ex art. 617 c.p.c. né il ricorso per cassazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, con distrazione al difensore dei controricorrenti, e con attestazione dei presupposti per il doppio contributo; esclusa la lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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Nota della Redazione
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