Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. (TAR Abruzzo n. 139 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente con memoria depositata in giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., senza che occorra accertare la fondatezza delle censure prospettate. La declaratoria di improcedibilità consegue alla cessazione dell’interesse strumentale alla definizione del giudizio, con conseguente compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da uno studente avverso gli atti con cui il Consiglio di classe dell’istituto scolastico di appartenenza aveva deliberato la non ammissione dell’alunno alla classe successiva al termine dell’anno scolastico. Il ricorrente aveva impugnato i risultati di fine anno, i verbali degli scrutini finali, la pagella e gli esiti delle verifiche svolte in occasione degli esami integrativi, nonché il giudizio di non ammissione, chiedendo altresì il risarcimento del danno. Il Ministero dell’Istruzione si era costituito in giudizio, mentre l’istituto scolastico e il Consiglio di classe non avevano svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha rilevato che, con memoria depositata, la parte ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione è stata valutata come idonea a far venir meno l’interesse alla decisione nel merito, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse integra una causa di improcedibilità del ricorso.
Il Collegio ha quindi applicato la regola processuale di cui all’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., in base alla quale il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione tale da far venir meno l’interesse alla sua definizione. La scelta processuale della parte di non coltivare la controversia ha reso superfluo l’esame delle censure formulate avverso i provvedimenti impugnati.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, non risultando una soccombenza virtuale in capo ad alcuna delle parti, attesa la natura processuale della pronuncia adottata.
L’esito del giudizio è stato pertanto quello della declaratoria di improcedibilità del ricorso, con conseguente ordine all’autorità amministrativa di dare esecuzione alla sentenza.
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Nota della Redazione
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