Esclusione da procedura selettiva e onere di impugnare l’atto conclusivo (TAR Campania n. 5070 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto escluso da una procedura selettiva o concorsuale ha l’onere di impugnare tempestivamente anche l’atto conclusivo del procedimento, non potendo postulare che l’eventuale annullamento dell’esclusione produca un effetto caducante automatico sugli atti successivi. L’atto conclusivo, infatti, consolida la posizione di tutti i soggetti che hanno partecipato alla procedura e che hanno ottenuto l’assegnazione dei seggi o dei posti, i quali assumono la veste di controinteressati e devono essere evocati in giudizio. La mancata impugnazione dell’atto finale determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, secondo i principi elaborati in materia di consultazioni elettorali e amministrative.
Il Fatto
Con avviso pubblicato l’11 agosto 2023, la Camera di Commercio avviava le procedure per il rinnovo del Consiglio camerale per il quinquennio 2024-2029, ai sensi della legge n. 580/1993 e del D.M. n. 156/2011. L’associazione ricorrente presentava la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per concorrere all’assegnazione dei seggi nei settori del commercio, dell’industria, dell’artigianato, del turismo e dei servizi alle imprese. Con note e determinazioni del dicembre 2023, l’ente camerale comunicava l’esclusione dell’associazione, per non aver documentato l’attività svolta nella circoscrizione nel triennio precedente e per aver partecipato alla procedura nella sola veste di associazione provinciale, nonostante la sua dimensione regionale e l’adesione al livello nazionale.
L’associazione ricorrente impugnava le determinazioni di esclusione deducendo violazione degli artt. 2 e 97 Cost., dell’art. 12 della legge n. 580/1993 e dell’art. 2 del D.M. n. 156/2011, nonché eccesso di potere e difetto di motivazione. La Camera di Commercio si costituiva per resistere e, nel frattempo, il procedimento di rinnovo si concludeva con il decreto del Presidente della Giunta regionale del 16 maggio 2024, con il quale erano nominati i componenti del nuovo Consiglio camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’associazione ricorrente non aveva impugnato il provvedimento regionale di nomina dei componenti del Consiglio camerale, atto conclusivo della procedura selettiva. L’annullamento dell’esclusione, infatti, non avrebbe prodotto un effetto caducante automatico sugli atti successivi, essendo necessario che il ricorrente si tuteli anche contro l’atto finale, notificando l’impugnativa ai soggetti risultati vincitori, che assumono la veste di controinteressati.
La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di consultazioni elettorali, secondo cui l’accoglimento del ricorso avverso l’esclusione di una lista non comporta la caducazione ipso iure degli atti successivi del procedimento, gravando sulla parte ricorrente l’onere di impugnare anche la proclamazione degli eletti. L’inoppugnabilità dell’atto conclusivo rende improcedibile il ricorso contro l’esclusione, in quanto l’interesse al suo accoglimento viene meno per la sopravvenuta consolidazione dell’esito finale della competizione.
Per esigenze di completezza, il Collegio ha comunque dato conto dell’infondatezza nel merito del ricorso. In proposito, ha rimeditato il proprio precedente orientamento che riteneva ammissibile la partecipazione dell’organismo associativo nella veste provinciale, valorizzando il dato della prossimità territoriale. La Sezione ha aderito alla diversa regola juris sancita dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 8203 del 2024, secondo cui l’associazione avente dimensione regionale e aderente a un livello nazionale non può partecipare alla procedura di rinnovo del consiglio camerale unicamente nella veste di associazione provinciale. Alla luce di tale principio, l’esclusione disposta dall’ente camerale risulta legittima, atteso che la domanda avrebbe dovuto essere presentata dal legale rappresentante dell’organismo di maggior livello.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, in ragione della natura della controversia e delle caratteristiche della vicenda contenziosa.
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Nota della Redazione
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