L’omologazione del concordato non preclude l’accertamento giudiziale del credito (Cass. civ. Sez. 1 n. 5845 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull’esistenza, sull’entità e sul rango degli stessi. L’accertamento compiuto in sede di omologazione ha natura meramente amministrativa e delibativa, essendo volto al solo calcolo delle maggioranze. Il creditore conserva pertanto la possibilità di far accertare in via ordinaria il proprio credito e l’eventuale privilegio, anche dopo l’esecuzione del concordato. L’obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori, ex art. 184 l.f., riguarda l’effetto esdebitatorio (la falcidia) e non l’effetto accertativo: la norma impone di accettare il pagamento in percentuale, ma non preclude di far accertare giudizialmente la corretta base di calcolo su cui applicare la percentuale. Le questioni relative all’esecuzione del concordato sono sottratte al giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione.
Il Fatto
Una società di leasing aveva ottenuto dal Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo nei confronti dell’utilizzatrice dei beni, per la riconsegna di veicoli industriali e il pagamento di canoni scaduti. L’opposizione proposta dalla debitrice si era conclusa con la revoca del decreto, ritenuta la sopravvenienza del concordato ostativa alla stabilizzazione del titolo monitorio, ma con l’accertamento nel merito del credito e la condanna al pagamento nei limiti della percentuale concordataria. La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la decisione, rigettando la tesi della totale estinzione del debito per effetto dell’esecuzione del concordato. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 160, 184 e 186 l.f. e dell’art. 115 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che la questione della integrazione del contraddittorio, sollevata dalla controricorrente con riferimento alla mancata notifica del ricorso alla cedente originaria, rimaneva assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Sul punto, richiamando il principio della ragionevole durata del processo, ha affermato che, ove il ricorso sia prima facie infondato, è superfluo disporre l’integrazione, traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini senza beneficio per la garanzia dei diritti delle parti.
Nel merito, i primi due motivi, trattati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., avendo la Corte territoriale deciso le questioni in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ribadito che l’omologazione non preclude l’accertamento giudiziale del credito in via ordinaria, potendo il creditore agire anche dopo la chiusura della procedura. La mancanza di una fase di verifica dei crediti nel concordato, diversamente dal fallimento, comporta che il vincolo derivante dall’omologazione riguardi solo la percentuale, non l’entità del credito.
La Corte ha evidenziato che la condanna al pagamento delle penali nei limiti della percentuale concordataria costituisce corretta applicazione dei principi consolidati, richiamando il precedente di Cass. n. 16970 del 2024 secondo cui tutte le questioni attinenti all’esecuzione del concordato sono materia di un ordinario giudizio di cognizione dinanzi al giudice competente.
Il terzo motivo, relativo alla violazione del principio di non contestazione, è stato dichiarato inammissibile per genericità: il ricorrente aveva invocato la non contestazione senza indicare la tipologia di difese svolte dalla controparte, né trascrivendo i relativi passaggi argomentativi, non consentendo alla Corte di valutare la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c.. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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