Decadenza NASpI e comunicazione dell’attività lavorativa entro 30 giorni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6182 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dal trattamento NASpI prevista dall’art. 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 si correla all’omessa comunicazione all’Inps della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento e lo svolgimento di attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito. Non è necessario che l’attività sia stata intrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezione della NASpI. La comunicazione deve avvenire nel termine di 30 giorni di cui all’art. 10 d.lgs. n. 22/2015, decorrente “dall’inizio dell’attività”; non occorre che essa preceda la domanda di NASpI. In caso di attività lavorativa preesistente alla domanda, il termine di 30 giorni decorre dalla domanda stessa.
Il Fatto
Il lavoratore aveva presentato domanda di NASpI per il primo semestre 2021, comunicando contestualmente all’Inps, in data 8.1.2021, l’avvio di un’attività di lavoro autonomo svolta dall’1.1.2021, con autodichiarazione di un reddito presunto per il 2021. Nel luglio 2021 aveva poi presentato una dichiarazione di rettifica del reddito, risultato superiore a quello inizialmente dichiarato.
La Corte d’appello di Milano aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore, escludendo il diritto dell’Inps di ripetere le somme erogate per il primo semestre. L’Istituto ricorreva per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 10, co. 1 e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, sostenendo che la comunicazione dell’attività lavorativa avrebbe dovuto precedere la domanda di NASpI.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, ribadendo il proprio consolidato orientamento, richiamando le pronunce Cass. n. 34895/2024, n. 22921/2024, n. 1053/2024 e n. 846/2024. La fattispecie cui si correla la decadenza dell’art. 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 è rappresentata dall’omessa comunicazione all’Inps della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito.
La Corte ha precisato che non è necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezione della NASpI. Tuttavia, la decadenza è comunque comminata in caso di omessa comunicazione all’Inps nel termine di 30 giorni di cui all’art. 10 d.lgs. n. 22/2015, decorrente “dall’inizio dell’attività”. Nel caso di specie, la comunicazione era avvenuta l’8.1.2021, quindi entro 30 giorni dall’inizio dell’attività (1.1.2021).
La Corte ha escluso che la comunicazione debba precedere la domanda di NASpI, rilevando che ciò che rileva è il solo rispetto del termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività. In caso di attività lavorativa preesistente alla domanda di NASpI, il termine di 30 giorni decorre proprio dalla domanda di NASpI, come precisato da Cass. n. 4742/2025; termine rispettato nel caso di specie, ove vi fu contestualità tra domanda e denuncia della nuova attività.
Non essendo stata messa in discussione la falsità intenzionale dell’autodichiarazione sul reddito, questione già risolta dalla sentenza impugnata, la Corte ha rigettato il ricorso, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione, attesa la sopravvenienza al ricorso dell’orientamento di legittimità richiamato.
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Nota della Redazione
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