Divieto di incarichi ai “collocati in quiescenza”: rileva solo la percezione della pensione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9674 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di attribuzione di incarichi, previsto dall’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, non opera nei confronti del lavoratore che, pur avendo maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia, non abbia presentato domanda e non percepisca alcun trattamento di quiescenza. La nozione di “collocato in quiescenza” richiede l’accesso in concreto al trattamento pensionistico, poiché solo tale situazione integra la fattispecie di divieto. L’intervenuto raggiungimento dei requisiti pensionistici non determina la cessazione ope legis di un incarico legittimamente attribuito, né la necessaria trasformazione in gratuità delle relative prestazioni. L’attribuzione di un nuovo incarico a un soggetto non percettore di pensione non è nulla, non configurandosi alcuna discriminazione in ragione dell’età anagrafica.
Il Fatto
Un lavoratore, già dipendente di un teatro e collocato in quiescenza da quest’ultimo rapporto, aveva stipulato un contratto di lavoro subordinato con una fondazione lirico-sinfonica, svolgendo funzioni di sovrintendente. Successivamente, il rapporto era proseguito anche dopo la scadenza del consiglio che lo aveva nominato, con la decisione del nuovo consiglio di mantenerlo in carica. Dopo la sospensione della retribuzione, un commissario ad acta comunicava la risoluzione del rapporto.
Il lavoratore impugnava il licenziamento, mentre la fondazione proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione delle retribuzioni percepite. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello rigettavano le domande del lavoratore, ritenendo che il rapporto, dopo il raggiungimento dei requisiti pensionistici, potesse proseguire solo a titolo gratuito e che il nuovo incarico fosse nullo per contrasto con il divieto di cui all’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura volta a contestare la ricostruzione fattuale della Corte territoriale circa l’attribuzione di un nuovo incarico nel maggio 2018, trattandosi di una diversa valutazione delle risultanze processuali, estranea al giudizio di legittimità.
Ha invece accolto la critica relativa all’interpretazione della norma sul divieto di incarichi a soggetti collocati in quiescenza. Richiamando il proprio precedente (Cass. n. 127 del 2025), la Corte ha evidenziato che il testo dell’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012 vieta di “attribuire” incarichi, ma non preclude il “mantenimento” di un incarico legittimamente attribuito. Una diversa interpretazione comporterebbe una cessazione ope legis del rapporto, limitando un diritto costituzionalmente garantito.
La Corte ha precisato che il divieto si riferisce ai soggetti “collocati in quiescenza”, nozione che presuppone l’accesso in concreto al trattamento pensionistico. La mera maturazione dei requisiti, senza domanda di pensione, non determina l’integrazione della fattispecie di divieto, poiché non si realizza alcun cumulo tra retribuzione e trattamento pensionistico.
La conseguenza è l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il rapporto dovesse proseguire in regime di gratuità e che il nuovo incarico fosse invalido per intervenuto collocamento in quiescenza. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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