Mancato superamento della prova nel pubblico impiego e irrilevanza ai fini della NASpI (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10397 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato superamento del periodo di prova nel pubblico impiego contrattualizzato non incide sulla natura del rapporto di lavoro, che sorge a tempo indeterminato sin dalla stipulazione del contratto. Il positivo espletamento della prova vale solo a confermare l’originaria assunzione, mentre il recesso dell’amministrazione, anche se legittimamente esercitato, produce gli effetti propri della risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato. Ne consegue che il lavoratore, dipendente pubblico a tempo indeterminato il cui rapporto si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova, non ha diritto alla NASpI, in applicazione della regola di esclusione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 22/2015.
Il Fatto
Un dipendente dello Stato, assunto a tempo indeterminato, veniva licenziato all’esito del periodo di prova per mancato superamento dell’esperimento. Il lavoratore chiedeva il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI, ma la Corte d’appello di Salerno, accogliendo il gravame dell’INPS, respingeva la domanda sul presupposto che l’esclusione prevista per i dipendenti pubblici a tempo indeterminato operasse anche in caso di rapporto risoltosi durante la prova.
Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con due motivi, sostenendo che, in difetto di superamento del periodo di prova, il rapporto non potesse qualificarsi come a tempo indeterminato, con conseguente applicabilità della prestazione di disoccupazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, muove dalla lettera dell’art. 2 del d.lgs. n. 22/2015, che esclude dalla NASpI i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. Tale esclusione, frutto di una scelta discrezionale del legislatore, si fonda sulla peculiare stabilità del rapporto di pubblico impiego, assistito da tutele che lo espongono solo a recessi per motivi eccezionali di natura disciplinare (cfr. Sezioni Unite n. 36197 del 2023).
Il Collegio chiarisce che tale stabilità non è attenuata dalla circostanza che tutte le assunzioni pubbliche siano subordinate all’esito positivo di un periodo di prova, imposto ex lege dall’art. 70, comma 13, d.lgs. n. 165/2001. Il patto di prova nel pubblico impiego non è regolato dall’art. 2096 cod. civ. e abilita l’amministrazione a recedere, ma la discrezionalità del recesso resta temperata dal controllo giudiziale sulla coerenza con la finalità dell’esperimento.
Il mancato superamento della prova, ad avviso della Corte, non incide sulla tipologia contrattuale prescelta: il patto di prova è elemento che accede al contratto, e il positivo superamento vale solo a consacrare l’originaria assunzione a tempo indeterminato. La tesi del ricorrente, che differiva il perfezionamento del contratto all’esito dell’esperimento, è ritenuta priva di agganci normativi e non chiarisce quale natura avrebbe il rapporto in pendenza della prova, che non potrebbe comunque essere quella di un contratto a tempo determinato.
Ne deriva che il recesso per mancato superamento della prova produce, sul piano previdenziale, gli stessi effetti della risoluzione di un qualunque rapporto a tempo indeterminato con una pubblica amministrazione, con conseguente esclusione della NASpI. Il secondo motivo di ricorso, che presupponeva l’astratto riconoscimento della prestazione, resta assorbito. Il ricorso è pertanto rigettato, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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