Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e accertamento della soppressione del posto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 338 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il sindacato del giudice ha ad oggetto l’effettività del motivo addotto, sicché la soppressione del posto di lavoro deve risultare reale e non meramente formale. Ai fini della legittimità del recesso intimato per soppressione del posto cui è addetto il lavoratore, deve essere esclusa la sussistenza di nuove assunzioni per lo svolgimento delle medesime mansioni inerenti la posizione soppressa per un congruo periodo di tempo successivo al licenziamento. Tale verifica non è superata dalla circostanza che le nuove assunzioni siano a tempo determinato o che i lavoratori abbiano un differente inquadramento formale, quando sia provato l’espletamento delle stesse mansioni. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge o di omesso esame, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Il Fatto
La società, già datrice di lavoro di una dipendente con mansioni di tecnico di laboratorio, le aveva intimato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, adducendo la soppressione del posto di lavoro. La lavoratrice aveva impugnato il recesso, sostenendo che la soppressione non fosse effettiva e che il licenziamento fosse stato intimato per eludere una precedente pronuncia di reintegrazione. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità del licenziamento, ordinando la reintegrazione della lavoratrice.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, inerenti la violazione dell’art. 3 della legge n. 604/1966, ritenendoli inammissibili. La Corte ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione non può risolversi in una rivalutazione dei fatti storici accertati dal giudice di merito, dovendosi invece confrontare con la motivazione dalla stessa fornita. Nel caso di specie, la società ricorrente aveva censurato solo taluni passaggi motivazionali, prospettando una propria rilettura delle risultanze processuali. La Corte d’appello aveva accertato che due lavoratrici, assunte a tempo determinato in epoca coeva al licenziamento della dipendente per mansioni di tecnico di laboratorio, erano ancora in servizio a distanza di circa due anni, pur essendo stata dedotta la soppressione del posto per esigenze di economicità. Tale accertamento, ha evidenziato la Suprema Corte, dimostra l’insussistenza del presupposto organizzativo del recesso.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura attenesse a una valutazione dei fatti, laddove la Corte territoriale aveva congruamente motivato in ordine alla sovrapponibilità sostanziale delle ragioni poste a base del precedente licenziamento collettivo e del successivo licenziamento individuale, valorizzando la sequenza temporale degli eventi e la mancata ottemperanza all’ordine di reintegrazione. Il terzo motivo di ricorso, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, è stato considerato infondato, avendo la Corte distrettuale esaminato ampiamente i fatti allegati. Infine, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autonomia, attenendo alle medesime questioni già scrutinate e alla conseguente tutela applicabile. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della società al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori anticipatari della controricorrente.
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Nota della Redazione
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