Indennità sostitutiva per ferie non godute del dirigente apicale: onere della prova del datore di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 418 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità sostitutiva per ferie non godute, la sola qualità di dirigente apicale, con autonomia nella scelta del periodo di fruizione, non è condizione sufficiente per escluderne la spettanza. È necessario, invece, che il lavoratore si sia consapevolmente astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare in modo effettivo il relativo diritto dal datore di lavoro, sul quale grava il corrispondente onere della prova. Il giudice di merito deve pertanto accertare la posizione professionale del lavoratore, la rilevanza delle prove dedotte dal datore di lavoro, la quantificazione del danno e pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato una società di ingegneria al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma a titolo di danno pensionistico e aveva dichiarato il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per ferie non godute per complessivi 39,26 giorni. Il giudice di secondo grado aveva accolto il gravame incidentale sul punto, ritenendo che, a far data dalla cessazione del rapporto, risultavano ferie non godute e che spettasse al lavoratore l’onere di provare l’avvenuta prestazione lavorativa nei giorni a esse destinati.
La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo, tra l’altro, la violazione di legge in relazione alla qualifica dirigenziale apicale del lavoratore, l’omesso esame di un fatto decisivo, l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione e sulla determinazione del parametro retributivo. Il lavoratore resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio. Richiamando il proprio più recente indirizzo, ha affermato che, per escludere la spettanza dell’indennità, non è sufficiente che il dirigente apicale possa scegliere in autonomia il periodo di fruizione delle ferie. Occorre, invece, che egli si sia consapevolmente astenuto dal fruirne, dopo essere stato messo in condizione di esercitare il diritto in modo effettivo dal datore di lavoro, su cui grava il relativo onere della prova.
La sentenza impugnata è stata ritenuta carente sotto molteplici profili. In primo luogo, non aveva compiuto alcun concreto accertamento sulla posizione professionale del lavoratore, quale dirigente apicale, né aveva valutato la rilevanza dei capitoli di prova richiesti dalla società datrice di lavoro alla luce del principio sopra richiamato.
Inoltre, la Corte d’appello non si era pronunciata sulla determinazione delle somme dovute, limitandosi a un generico riconoscimento del diritto e omettendo di individuare l’entità del parametro retributivo giornaliero. Era rimasta, infine, priva di pronuncia l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società, relativa ai periodi antecedenti l’anno 2000.
La Cassazione ha quindi cassato la sentenza, rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché provveda alla prosecuzione della causa, uniformandosi al principio enunciato, e alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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