Differenze retributive per mansioni superiori: l’autista soccorritore resta nell’area A in assenza di autonomia e responsabilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7021 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mansioni superiori, la verifica del diritto alle differenze retributive ai sensi dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 deve essere svolta secondo il cd. giudizio trifasico: accertamento delle mansioni in concreto svolte, individuazione della declaratoria contrattuale di riferimento e comparazione tra le une e le altre, con riferimento alla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente. Tale giudizio non può limitarsi alla qualificazione formale del lavoratore, ma deve valutare la presenza dei tratti distintivi del livello superiore, quali l’autonomia operativa e l’assunzione in proprio della responsabilità del risultato, ancorché limitata al contesto lavorativo. La contrattazione collettiva integrativa non può discostarsi dalle declaratorie del contratto nazionale, né la qualificazione professionale conseguita su iniziativa di enti regionali può alterare l’assetto delle declaratorie stesse.
Il Fatto
La vicenda origina dall’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, proposta dalla lavoratrice per ottenere l’ammissione al passivo, in via privilegiata, delle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori. La ricorrente, assunta come autista soccorritore, lamentava di essere stata inquadrata nell’Area A, posizione A2, pur avendo svolto attività che, a suo dire, sarebbero state riconducibili all’Area B, posizione B1, della declaratoria contrattuale. In seguito a una prima cassazione con rinvio disposta dalla Suprema Corte con ordinanza n. 1234 del 2024, il Tribunale di Roma aveva nuovamente rigettato l’opposizione, ritenendo le mansioni svolte di mero supporto e prive dei requisiti di autonomia e responsabilità propri dell’Area B.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel disaminare l’unico articolato motivo di ricorso, ha innanzitutto respinto la censura relativa all’omessa disamina di tutta la contrattazione collettiva rilevante, osservando come il Tribunale avesse correttamente esaminato le declaratorie del CCNL quadro normativo 1998-2001 e 2006-2009. Sul punto, la Corte richiama il principio per cui la contrattazione collettiva integrativa non potrebbe comunque discostarsi legittimamente dalla disciplina del contratto nazionale di riferimento, citando in tal senso Cass. Sez. L, 26/09/2024, n. 25765.
Quanto al merito, la Corte valuta correttamente articolato il giudizio trifasico operato dal giudice del rinvio, che ha ricostruito i tratti differenziali tra l’Area A e l’Area B, individuandoli nella differenza tra il mero supporto ad attività altrui e lo svolgimento, sotto la propria responsabilità, di fasi o fasce di un processo. Il Tribunale ha inoltre richiamato le attività dedotte dalla lavoratrice e concluso che queste fossero prive di autonomia decisionale e di assunzione di responsabilità del risultato.
Su tale ultimo punto, la Corte chiarisce che la censura non si misura con la ratio decidendi, che si fonda sulla carenza dei tratti qualificanti delle mansioni superiori, risolvendosi ogni ulteriore doglianza in una sollecitazione a un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. I giudici di legittimità ricordano, infatti, che la responsabilità, seppure limitata al contesto lavorativo, è un elemento che caratterizza anche l’Area B, distinguendola dall’Area A.
Infine, la Corte dichiara inconferenti i richiami alle deliberazioni della Regione Lombardia che avevano abilitato la lavoratrice alla qualifica di autista soccorritore, in quanto le determinazioni amministrative, non avendone capacità, non possono alterare l’assetto delle declaratorie contrattuali. Il ricorso viene pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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