Demansionamento dell’infermiere: l’inammissibilità del ricorso per mancata censura della duplice ratio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8449 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori è legittima solo se queste non siano completamente estranee alla sua professionalità, se sussista un’obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza e se lo svolgimento di tali mansioni avvenga in via marginale o meramente occasionale rispetto alle attività qualificanti l’inquadramento. Tale requisito della marginalità o non occasionalità è essenziale per il rispetto dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. È inammissibile il ricorso per cassazione che non censuri specificamente un’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’accertata carenza di allegazione e prova del danno non patrimoniale alla dignità professionale e all’immagine del lavoratore.
Il Fatto
Un infermiere, inquadrato nella categoria D del CCNL Comparto Sanità e dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, agiva in giudizio per sentir accertare il demansionamento subito a partire dal 2008. Lavoratore presso diverse unità operative di un presidio ospedaliero, egli era stato adibito in maniera costante a mansioni proprie dei profili di “Operatore socio-sanitario” e di “Operatore tecnico dell’assistenza”, appartenenti ai livelli inferiori, a causa dell’insufficienza numerica di detto personale.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione, escludendo la sussistenza del demansionamento per il carattere “collaterale” delle mansioni svolte, la ricorrenza di esigenze organizzative e la prevalenza delle mansioni proprie della qualifica. La Corte territoriale escludeva altresì la risarcibilità del danno, rimasto privo di riscontro istruttorio. Avverso tale sentenza l’infermiere proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha esaminato il motivo di ricorso, con cui il lavoratore denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 d.lgs. n. 165/2001, 2103 e 2087 c.c., nonché del D.M. n. 739/1994 e del CCNL per il comparto Sanità. Il ricorrente fondava le proprie censure sul recente orientamento della Cassazione (cfr. Cass. n. 12128/2025 e Cass. n. 87/2026), secondo cui l’adibizione a mansioni inferiori, nel pubblico impiego privatizzato, oltre a non essere completamente estranea alla professionalità e a rispondere a esigenze organizzative, deve avvenire in via marginale o meramente occasionale rispetto alle attività qualificanti. Il ricorrente sosteneva che la sentenza impugnata non si fosse conformata a tale principio.
La Suprema Corte ha però rilevato che la sentenza impugnata si fondava su una duplice ratio decidendi. La prima concerneva l’infondatezza della domanda di demansionamento; la seconda, autonoma e concorrente, riguardava l’insussistenza di un danno risarcibile. Sul punto, la Corte territoriale aveva escluso la risarcibilità del danno per la genericità delle allegazioni e per l’esito dell’istruttoria, non essendo emerso alcun pregiudizio apprezzabile alla dignità professionale e all’immagine del lavoratore.
La Cassazione ha osservato che il ricorrente non aveva formulato alcuna specifica censura avverso tale ultima ratio, limitandosi a svolgere considerazioni generiche sulla risarcibilità del danno. Non essendosi misurato con la duplice ratio decidendi, il ricorso è stato ritenuto inammissibile, alla stregua del consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 17182/2020 e Cass. n. 10815/2019), risultando irrilevante l’esame delle censure riferite all’ulteriore ratio.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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