Contributo addizionale NASpI dovuto dalle università non statali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6974 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo addizionale per l’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI e successivamente NASpI) è dovuto anche dalle università non statali, che non possono invocare l’equiparazione alle università statali di cui all’art. 4, comma 8, legge n. 243/1991. La norma del 1991, di carattere generale e risalente all’epoca dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, non ricomprende lo specifico istituto contributivo introdotto successivamente dall’art. 2, commi 28 e 29, legge n. 92/2012. L’esclusione dal contributo addizionale, disciplinata in via compiuta dalla disciplina speciale del 2012, riguarda solo i lavoratori a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, tra cui le università statali, ma non le università non statali, non qualificabili come pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.
Il Fatto
L’INPS aveva emesso due avvisi di addebito nei confronti di un’Università privata, relativi alla contribuzione addizionale NASpI per i rapporti di lavoro a tempo determinato. L’Università aveva proposto opposizione, accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte d’appello sulla base dell’equiparazione tra università non statali e università statali prevista dall’art. 4, comma 8, legge n. 243/1991, con conseguente esclusione dall’obbligo contributivo. L’INPS ha impugnato la sentenza con due motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la tesi dell’Istituto e dando continuità al precedente n. 13519/2025. La disposizione del 1991, che equipara le università non statali a quelle statali ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, risale a un’epoca antecedente all’introduzione del contributo addizionale, creato solo successivamente con la legge n. 92/2012 per i lavoratori assunti a tempo determinato, per i periodi contributivi successivi all’1.1.2013.
La normativa del 2012 esclude dal contributo addizionale solo le categorie di lavoratori espressamente indicate al comma 29 dell’art. 2, tra cui quelli assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni. Tale nozione, definita dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, include le università statali ma non quelle non statali, che non assumono la qualifica di pubblica amministrazione. La disciplina speciale del 2012 costituisce pertanto un regime compiuto, prevalente sulla norma generale del 1991, in un rapporto di genere a specie che le argomentazioni difensive dell’Università non hanno scalfito.
Il secondo motivo di ricorso, concernente l’inquadramento del rapporto di lavoro nel regime del pubblico impiego contrattualizzato, è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo. La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito, rigettando l’originaria opposizione agli avvisi di addebito. Le spese dell’intero processo sono state compensate in ragione della recente formazione dell’orientamento.
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Nota della Redazione
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