Accertato l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine senza forma scritta, il giudice del rinvio liquida il danno comunitario. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5538 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di forma scritta dei contratti a termine stipulati con una pubblica amministrazione, ove riguardi una serie reiterata di contratti, realizza un’abusiva reiterazione, in contrasto con la clausola antiabusiva dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ne consegue il diritto del lavoratore al danno comunitario, esonerato dall’onere probatorio del danno e del nesso causale nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010. Le questioni che costituiscono presupposto logico-giuridico della pronuncia di cassazione con rinvio, anche se non esaminate nel giudizio di legittimità, sono coperte da giudicato interno e non possono essere riesaminate dal giudice del rinvio.
Il Fatto
Un lavoratore aveva prestato servizio alle dipendenze di assessorati regionali siciliani come operaio forestale, con contratti a termine reiterati anno per anno e privi di forma scritta. Dopo la cassazione con rinvio di una prima sentenza d’appello, la Corte d’appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, ha accertato l’abusiva reiterazione e condannato le amministrazioni al pagamento dell’indennità risarcitoria, parametrata sull’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.l. n. 131/2024.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminando congiuntamente i motivi di ricorso, ha innanzitutto delimitato la portata del principio di diritto enunciato nella sentenza n. 4075/2024, che aveva disposto il rinvio. La mancata forma scritta dei contratti, rilevata dal primo giudice d’appello, non determina una mera nullità che lascia impregiudicata la verifica dell’abuso, ma è essa stessa fonte di illegittima reiterazione, poiché impedisce di verificare la rispondenza dei contratti ai requisiti previsti dal d.lgs. n. 368/2001. L’abuso, quindi, era già stato accertato dal giudice di merito e la sentenza n. 4075/2024 ne aveva fornito una diversa qualificazione giuridica, rendendo le questioni sulla stagionalità e sulla successione dei contratti coperte da giudicato interno e non più riesaminabili in sede di rinvio.
La Corte ha inoltre rigettato la tesi dei ricorrenti sull’inapplicabilità del novellato art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 ai lavoratori forestali della Regione Siciliana. La nuova norma, che ha codificato il danno comunitario nella misura tra quattro e ventiquattro mensilità, non circoscrive il proprio ambito soggettivo o oggettivo, applicandosi a tutte le amministrazioni rientranti nell’ambito dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e presupponendo unicamente la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego, senza alcun riferimento alla programmazione PIAO. La corte territoriale ha correttamente applicato lo ius superveniens, atteso che i criteri legali di liquidazione del danno si applicano, in mancanza di norme transitorie contrarie, anche ai giudizi in corso.
Da ultimo, è stata dichiarata irrilevante la norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, di cui all’art. 11 della legge n. 203/2024, che ridefinisce il concetto di stagionalità per gli operai forestali. Una norma sopravvenuta, ancorché retroattiva, non può rimettere in discussione un accertamento di abusiva reiterazione già coperto da giudicato interno formatosi a seguito della sentenza di cassazione. Il ricorso è stato rigettato.
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Nota della Redazione
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