Demansionamento dell’infermiere: l’adibizione anche a mansioni inferiori è illecita se non marginale o occasionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9435 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione è consentita solo a tre condizioni: che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità; che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro; e che la richiesta avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti l’inquadramento o, in mancanza di tale marginalità, che lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale. Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola, sul piano qualitativo, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento. L’attribuzione di mansioni aggiuntive inferiori non dà invece diritto, di per sé, ad una retribuzione aggiuntiva, potendo semmai rilevare ai fini del sindacato di adeguatezza del trattamento complessivo ex art. 36 Cost., che richiede la prova di elementi specifici quali l’aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione.
Il Fatto
Alcuni infermieri professionali, inquadrati nella categoria D, convenivano in giudizio l’Azienda sanitaria regionale, deducendo di essere stati adibiti per oltre dieci anni, presso l’ospedale di Termoli, anche a mansioni proprie degli operatori tecnici addetti all’assistenza (OTA) e degli operatori sociosanitari (OSS), categorie inferiori. Richiedevano il risarcimento del danno da demansionamento, l’inibitoria alla prosecuzione dell’illecito e il pagamento di differenze retributive ex art. 36 Cost.
Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’Appello confermava la decisione. Il giudice di secondo grado escludeva l’illiceità dell’adibizione, valorizzando la non completa estraneità delle mansioni ausiliarie a quelle infermieristiche e la loro natura accessoria e non prevalente, richiamando Cass. n. 19419/2020. Quanto alla domanda retributiva, la Corte applicava il principio secondo cui le mansioni aggiuntive, anche inferiori, non danno diritto ad un doppio salario, salvo il sindacato di adeguatezza del trattamento complessivo, ritenendo nella specie carenti le allegazioni dei lavoratori. Avverso tale sentenza gli infermieri proponevano ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, richiamando il principio di diritto enunciato dalla più recente Cass. n. 12128/2025, alla quale fa complessivo rinvio anche per rapportarsi ai precedenti di legittimità in materia. Tale arresto ha affermato che nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori solo se esse non siano completamente estranee alla sua professionalità, se ricorra un’obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza e se la richiesta avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti ovvero, in mancanza di tale marginalità, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale.
La Cassazione chiarisce che la cura della persona costituisce un tratto comune tra le professionalità dell’infermiere e dell’OSS, sicché le relative mansioni non sono, di regola, del tutto estranee tra loro. Tuttavia, precisa che non è sufficiente che l’adibizione “anche” a mansioni inferiori non sia stata prevalente e sia stata determinata da esigenze di servizio: occorre altresì che essa sia stata marginale o, in alternativa, meramente occasionale. Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola infatti, sul piano qualitativo, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento; in tal modo risulterebbe svilita la regola sulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancita dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.
La Corte territoriale, avendo valorizzato solo i primi due presupposti — non completa estraneità ed esigenze di servizio — senza verificare il carattere marginale o occasionale dell’adibizione, risulta non conforme a tale principio. La sentenza è pertanto cassata con rinvio sul punto. I motivi dal secondo al sesto, concernenti profili istruttori e di motivazione, sono dichiarati assorbiti, rilevando la Corte che l’accoglimento del primo motivo impone al giudice del rinvio di rivisitare il materiale assertivo ed istruttorio alla luce del principio enunciato.
Il settimo motivo, relativo alle differenze retributive, è invece rigettato. La Corte ribadisce che il lavoratore adibito a mansioni aggiuntive, anche inferiori, non può pretendere, in mancanza di disposizioni legislative o contrattuali, la corresponsione di un “doppio salario”: la retribuzione compensa il lavoro svolto nel rapporto nel suo complesso e non le specifiche mansioni via via assegnate. Il principio trova fondamento non nell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, che prevede una retribuzione superiore solo per il caso inverso dell’adibizione a mansioni superiori, ma nella natura stessa della retribuzione. Solo l’art. 36 Cost. può fondare una pretesa incrementale, ma richiede che il lavoratore alleghi e provi elementi specifici dai quali desumere l’inadeguatezza del trattamento complessivo, come l’aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione in termini di orario di lavoro o di maggiore intensità e onerosità. Nella specie, la produzione di una sola busta paga e la mancata indicazione del trattamento economico del decennio rendono corretta la decisione della Corte di merito.
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Nota della Redazione
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