Il TAR accoglie l’accesso difensivo alle offerte oscurate (TAR Emilia-Romagna n. 628 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti di gara, il termine di dieci giorni per impugnare la decisione della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento decorre dalla comunicazione della concreta ostensione della documentazione, e non già dalla precedente comunicazione di aggiudicazione, poiché prima di quella data l’impresa non è in grado di apprezzare quali parti dell’offerta siano state effettivamente segretate. L’offerente che intenda opporsi all’ostensione ha l’onere di rendere una dichiarazione motivata e comprovata dell’esistenza, nell’offerta o nelle giustificazioni, di informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali, da valutare alla stregua della definizione di cui all’art. 98 cod. prop. ind., non potendo la stazione appaltante appiattirsi su una richiesta generica di riservatezza. Nell’accesso difensivo, ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 e dell’art. 35 d.lgs. n. 36/2023, non è richiesta la dimostrazione dell’indispensabilità dei documenti, essendo sufficiente la loro strumentalità alla cura e alla difesa di un interesse giuridico.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia delle aree aeroportuali, impugnava dinanzi al TAR la comunicazione con cui la stazione appaltante, a parziale accoglimento dell’istanza di oscuramento presentata dall’aggiudicataria, aveva pubblicato l’offerta tecnica e le giustificazioni di quest’ultima in formato non integrale, oscurando larghissima parte della relazione tecnica e dei chiarimenti resi nel sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta. La ricorrente agiva ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. e dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 per l’accertamento del diritto di accesso integrale alla documentazione, ritenendola strumentale alla propria difesa nel giudizio di impugnazione dell’aggiudicazione. L’aggiudicataria eccepiva la tardività del ricorso rispetto al termine di dieci giorni, dovendo la lesione retrodatarsi alla comunicazione di aggiudicazione; la stazione appaltante sosteneva la correttezza del proprio bilanciamento tra trasparenza e riservatezza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto disatteso l’eccezione di tardività del ricorso. Ha rilevato che soltanto con la pubblicazione della documentazione, avvenuta in data successiva alla comunicazione di aggiudicazione, la ricorrente ha avuto contezza delle parti dell’offerta che la stazione appaltante aveva autonomamente ritenuto di non ostendere. Prima di quel momento, la ricorrente non era in grado di apprezzare quali atti fossero rimasti segreti, sicché un diverso termine avrebbe imposto un ricorso “al buio”, in contrasto con la ratio del rito super speciale e con il principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso, qualificando come generica e immotivata la dichiarazione di riservatezza resa dall’aggiudicataria, alla quale la stazione appaltante si era appiattita senza alcuna autonoma valutazione. Ha richiamato il consolidato principio per cui l’offerente che si oppone all’ostensione ha l’onere di rappresentare, con dichiarazione motivata e comprovata, l’esistenza di segreti tecnici o commerciali racchiusi nell’offerta, dovendo la stazione appaltante fare applicazione della definizione normativa di cui all’art. 98 cod. prop. ind. e non potendo ignorare l’elevato tasso di standardizzazione delle pratiche aziendali nel settore dei servizi di pulizia.
Quanto all’eccezione circa la mancata dimostrazione dell’indispensabilità della documentazione, il TAR ha precisato che nell’accesso difensivo non è richiesta l’indispensabilità ma la semplice strumentalità alla tutela in giudizio, valutazione che spetta al giudice della controversia principale. Ha conseguentemente ordinato alla stazione appaltante di consentire l’accesso all’integrale documentazione presentata dall’aggiudicataria entro dieci giorni, condannando entrambe le parti resistenti alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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