Riduzione per lesione di legittima e inammissibilità dei motivi in doppia conforme (Cass. civ. Sez. II n. 24232 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di doppia conforme il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito. L’accertamento circa la sussistenza e l’idoneità di un principio di prova scritta costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Alla morte della de cuius, che aveva designato erede universale una figlia lasciando all’altra la sola quota di legittima, quest’ultima fu convenuta in giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione delle donazioni ricevute, e, in via subordinata, per la riduzione delle donazioni stesse a tutela della legittima. La convenuta eccepì la simulazione delle donazioni e di una precedente compravendita, nonché altre doglianze. Il Tribunale, dopo la rinuncia all’eredità da parte della convenuta, dichiarò ammissibile la domanda di riduzione, rigettò le domande di simulazione e quantificò la lesione della quota di riserva. La Corte d’appello di Venezia accolse parzialmente l’appello, correggendo l’individuazione catastale dei beni oggetto di riduzione. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, connessi, relativi alla mancata imputazione ex se del legato dei beni mobili contenuti nell’appartamento della de cuius e alla motivazione sul punto, sono manifestamente inammissibili. La censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è preclusa dalla doppia conforme, non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto delle due decisioni per dimostrarne la diversità. Le ulteriori censure non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge che la questione della lesione era incentrata sull’identificazione dei beni oggetto delle donazioni e che in primo grado non era stata chiesta la prova dell’esistenza e del valore dei mobili. I giudici di merito hanno correttamente proceduto alla delibazione della domanda di riduzione senza tenere conto del valore di tali beni, non rinvenuti dal c.t.u. e non provati quanto a identità e valore. Le censure mirano a una revisione delle valutazioni di merito, estranea al giudizio di legittimità.
Il quarto motivo, relativo alla simulazione della compravendita del 1989 e della successiva donazione, è pure manifestamente inammissibile. La ricorrente mira a sindacare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sulla base dei documenti, non la ricognizione del loro contenuto oggettivo. La corte territoriale ha escluso, sulla scorta di plurimi elementi (accordo divisorio privo di data e non trascritto, successive alienazioni, giudizio di usucapione, previsione di un prezzo nell’atto del 1989), l’esistenza di prove documentali valevoli a dimostrare l’accordo simulatorio o a fungere da principio di prova scritta. L’accertamento circa la sussistenza e l’idoneità di un principio di prova scritta è apprezzamento di merito insindacabile. Anche la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile per doppia conforme. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato ulteriore.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.