Patteggiamento: non sono deducibili nullità estranee a richiesta e consenso (Cass. pen. Sez. V n. 31588/2026)
Principi di diritto (Massima)
Contro la sentenza di applicazione concordata della pena il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il patteggiamento comporta la rinuncia a far valere le nullità, anche assolute, che non riguardano la richiesta o il consenso prestato. La tardiva notificazione al difensore dell’avviso di presentazione per il giudizio direttissimo non è quindi deducibile quando non incide sull’espressione della volontà dell’imputato. Una generica allegazione relativa alle difficoltà linguistiche non dimostra un vizio del consenso se gli atti attestano un’adeguata competenza nella lingua italiana.
Il Fatto
L’imputato, dopo l’arresto, nominava un difensore di fiducia. Il pubblico ministero disponeva la sua presentazione davanti al Tribunale per il giudizio direttissimo. L’avviso destinato al difensore veniva però emesso dopo l’orario originariamente fissato per l’udienza e notificato ancora più tardi. L’udienza iniziava alcune ore dopo. Poiché il difensore di fiducia non compariva, il giudice nominava un sostituto d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Il Tribunale procedeva all’interrogatorio, convalidava l’arresto e non applicava misure cautelari. Dopo gli avvisi previsti per il giudizio direttissimo, l’imputato chiedeva personalmente l’applicazione concordata della pena. Il pubblico ministero prestava il proprio assenso e il giudice pronunciava la sentenza. Con il ricorso veniva denunciata la violazione degli artt. 450, comma 5, e 558, comma 1, cod. proc. pen., sul presupposto della tardiva notificazione dell’avviso al difensore di fiducia.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina direttamente gli atti, poiché l’eccezione proposta ha natura processuale. Accerta che l’avviso era stato formato e notificato dopo l’orario inizialmente indicato per la comparizione. Rileva, tuttavia, che l’udienza aveva avuto effettivo inizio in un momento successivo e che, in assenza del difensore nominato, era stato designato un sostituto d’ufficio.
Il punto decisivo non riguarda la tempestività dell’avviso in quanto tale, ma i limiti del ricorso contro la sentenza di patteggiamento. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l’impugnazione soltanto per motivi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto oppure all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La Corte richiama il principio secondo cui l’applicazione concordata della pena implica la rinuncia a dedurre ogni nullità, anche assoluta, diversa da quelle concernenti la richiesta di patteggiamento e il consenso. Il ricorso non contestava la provenienza, la validità o la consapevolezza della richiesta. Non denunciava neppure una difformità tra l’accordo e la decisione. La censura restava quindi estranea al perimetro tassativo stabilito dalla disposizione processuale.
Non assume rilievo neppure l’affermazione incidentale secondo cui l’imputato, comprendendo poco la lingua italiana, avrebbe dovuto affidarsi a un difensore diverso da quello di fiducia. La deduzione è generica e non investe direttamente il consenso al patteggiamento. Inoltre, il verbale stenotipico attestava una competenza linguistica compatibile con lo svolgimento dell’udienza senza assistenza linguistica. La Corte rigetta pertanto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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