Errori processuali esclusi dal sindacato sui limiti esterni (Cass. Sez. Un. n. 24700 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso contro le decisioni del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione. Le valutazioni sulla permanenza dell’interesse al ricorso e sulla procedibilità dell’impugnazione appartengono ai limiti interni della giurisdizione, anche quando siano errate od omesse. L’usurpazione della funzione legislativa ricorre soltanto quando il giudice introduce una disciplina di propria creazione, non quando interpreta una disposizione, pur adottando una soluzione contestabile. La pronuncia di rigetto che conferma il provvedimento impugnato non invade la discrezionalità amministrativa se non sostituisce all’atto una diversa determinazione giudiziale.
Il Fatto
Alcune società titolari di impianti fotovoltaici, ammessi al regime incentivante del Primo Conto Energia, subirono la decadenza dalle tariffe dopo l’accertamento di violazioni riguardanti i requisiti degli impianti, i titoli autorizzativi e la veridicità della documentazione presentata.
Durante i giudizi sulla legittimità delle decadenze, le società chiesero al gestore energetico il riesame dei provvedimenti alla luce dell’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020. Il giudice di primo grado accolse parzialmente il ricorso per difetto di motivazione nella comparazione degli interessi. Il Consiglio di Stato accolse invece l’appello incidentale del gestore e respinse integralmente la domanda. Le società ricorsero quindi alle Sezioni Unite, denunciando il superamento dei limiti esterni della giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite distinguono il difetto di giurisdizione dal cattivo esercizio del potere giurisdizionale. Il sindacato della Cassazione riguarda l’invasione della sfera riservata al legislatore o all’amministrazione, l’arretramento rispetto a materie suscettibili di tutela e la violazione del riparto tra giurisdizioni. Restano estranei al controllo gli errori processuali o interpretativi commessi dal giudice competente.
Su questa base sono dichiarati inammissibili i primi due motivi. La dedotta necessità di dichiarare improcedibili gli appelli, dopo la riedizione del potere amministrativo, concerne la permanenza dell’interesse alla decisione. Tale verifica attiene alle condizioni dell’azione e rimane interna alla giurisdizione amministrativa. Anche l’eventuale omessa motivazione sulla sopravvenienza integra, al più, un errore processuale.
La Corte esclude poi l’usurpazione della funzione legislativa. Il Consiglio di Stato non ha creato una regola alternativa all’art. 56 del d.l. n. 76/2020. Ha ritenuto che il riesame imponesse una ponderazione discrezionale, senza garantire un esito favorevole al privato. La gravità, pluralità e incidenza delle violazioni sono state considerate elementi concreti del bilanciamento, non impedimenti astratti al riesame.
L’interesse pubblico non è stato identificato con un generico ripristino della legalità. La decisione impugnata lo ha collegato alla corretta destinazione delle risorse collettive, all’incidenza degli incentivi sui prezzi dell’energia e al funzionamento del relativo mercato. L’interesse privato è stato valutato considerando il comportamento degli operatori, la buona fede, le modalità di accesso al beneficio e l’affidamento invocato.
Neppure sussiste invasione della funzione amministrativa. Il Consiglio di Stato ha confermato il diniego, rileggendone complessivamente la motivazione, senza adottare una determinazione sostitutiva. I successivi giudizi contabili e penali non costituivano il fondamento del diniego, ma elementi soltanto confermativi. La loro successiva evoluzione favorevole alle ricorrenti non incide quindi sul controllo relativo ai limiti esterni.
Infine, la scelta interpretativa sull’efficacia temporale della disciplina di riesame resta attività ermeneutica. Anche un eventuale contrasto con una diversa lettura della Corte costituzionale configurerebbe violazione di legge, non usurpazione legislativa. Il ricorso è rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e applicazione delle conseguenze previste in materia di contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.