Custodia del concessionario demaniale per i manufatti al servizio dell’esercizio (Cass. civ. Sez. III n. 5111/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una concessione demaniale deve considerarsi custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dell’area medesima e dei manufatti sulla stessa insistenti ed al servizio dell’attività ivi eventualmente svolta, dal momento che la riceve in consegna fino a quando non abbia cessato tale qualità. L’effettuazione da parte del concessionario di atti volti a facilitare o consentire la prosecuzione dell’esercizio balneare ivi presenti esclude che il titolare della concessione perda la qualità di custode anche in caso di cessione a terzi dell’esercizio suddetto, ove gli atti siano posti in essere in epoca successiva a quella della cessione.
Il Fatto
Un utente, durante una partita di calcio saponato all’interno di una struttura gonfiabile installata sulla spiaggia di uno stabilimento balneare, ha riportato gravi lesioni. Il danneggiato ha convenuto in giudizio la società titolare della concessione demaniale e il socio accomandatario, chiedendo il risarcimento ai sensi dell’art. 2051 c.c. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Catanzaro hanno accolto la domanda, ritenendo il concessionario responsabile in quanto custode della struttura. Il socio accomandatario ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la struttura era stata acquistata da un terzo e che la gestione era già stata trasferita.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha respinto il ricorso. Ha anzitutto rilevato che il ricorrente era rimasto titolare della concessione demaniale anche dopo la scrittura di cessione dell’esercizio al terzo, avendo continuato a curare gli aspetti amministrativi e tecnici necessari allo svolgimento dell’attività. Ha richiamato il principio secondo cui il concessionario di area demaniale è custode del bene in concessione e dei manufatti collocati al suo interno, finché permane tale qualità, a meno che non provi di aver perduto ogni signoria di fatto sul bene.
La Corte ha osservato che la struttura gonfiabile, pur acquistata dal terzo, era permanentemente inserita all’interno dell’area in concessione e funzionalizzata all’attività economica ivi sviluppata, essendo al servizio esclusivo dell’esercizio balneare. Il ricorrente, pertanto, era in una situazione di co-detenzione dell’area e dei relativi manufatti, come dimostrato dagli elementi indicati dalla Corte territoriale (denuncia di riavvio attività, provvedimento ASP di diffida, perizia stragiudiziale), e conservava la qualità di custode. Ha ribadito che la co-detenzione non esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti del danneggiato.
La Corte ha poi dichiarato inammissibili i motivi relativi al concorso di colpa del danneggiato, rilevando che la Corte d’Appello aveva espressamente escluso la configurabilità di un rischio elettivo, e che la censura era inammissibile in presenza di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. Ha infine respinto i motivi sulla quantificazione del danno, essendo stata esclusa qualsiasi responsabilità concorrente del danneggiato.
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