Voluntary disclosure: le sanzioni non impugnate non sono rimborsabili (Cass. civ. n. 5954/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di voluntary disclosure, il contribuente può versare le sanzioni nella misura agevolata oppure impugnare tempestivamente l’atto di contestazione. La mancata impugnazione determina la definitività dell’atto sanzionatorio. Una volta perfezionata la procedura mediante il pagamento, non è consentito chiedere successivamente, neppure in parte, il rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni. L’invalidità dell’atto autonomamente impugnabile non può essere fatta valere incidentalmente nel successivo giudizio contro il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso.
Il Fatto
Il contribuente aveva aderito alla procedura di collaborazione volontaria prevista dagli artt. 5-quater e 5-quinquies del d.l. n. 167 del 1990. Nell’ambito della procedura aveva versato gli importi indicati negli atti di contestazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, manifestando tuttavia l’intenzione di contestarne successivamente la legittimità e di richiedere il rimborso delle somme ritenute non dovute.
Dopo il perfezionamento della procedura aveva quindi presentato istanza di rimborso. Formatasi la situazione di silenzio-rifiuto, aveva promosso il giudizio tributario chiedendo anche, in via incidentale, la declaratoria di nullità o inesistenza degli atti di contestazione. I giudici di merito avevano respinto la domanda. Il contribuente ricorreva per cassazione sostenendo, tra l’altro, che la voluntary disclosure non fosse assimilabile all’accertamento con adesione e che il pagamento non impedisse la successiva ripetizione delle somme indebitamente versate.
La Motivazione della Corte
La Cassazione distingue la definizione delle imposte dalla definizione delle sanzioni. La voluntary disclosure è una procedura unitaria, ma al suo interno operano due meccanismi distinti. Le imposte vengono definite attraverso l’invito previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997 o mediante accertamento con adesione. Le sanzioni per la violazione degli obblighi dichiarativi sono invece oggetto di un autonomo atto di contestazione o di irrogazione disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Proprio il rinvio a tale disposizione assume rilievo decisivo. A fronte dell’atto di contestazione, il contribuente dispone di alternative processuali precise. Può avvalersi della definizione agevolata e versare quanto dovuto entro il termine previsto per il ricorso, oppure può contestare l’atto nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge. Se non propone impugnazione, l’atto di contestazione si consolida definitivamente.
La Corte esclude quindi che il contribuente possa perfezionare la voluntary disclosure, beneficiando della riduzione delle sanzioni e degli ulteriori effetti premiali previsti dalla disciplina, per poi contestare attraverso una domanda di rimborso il quantum già definito. La scelta di versare gli importi e di non impugnare l’atto rende irrevocabile la definizione dell’aspetto sanzionatorio.
La medesima conclusione discende dalla struttura impugnatoria del processo tributario. Un atto autonomamente impugnabile non può essere rimesso in discussione incidentalmente nel giudizio instaurato contro il diniego di rimborso. La definitività conseguente alla mancata impugnazione impedisce infatti che la domanda restitutoria venga utilizzata come strumento per superare il termine decadenziale previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte rigetta pertanto il ricorso.
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