Sponsorizzazioni sportive: presunzione assoluta se l’attività promozionale è effettiva (Cass. civ. n. 6530/2026)
Principi di diritto (Massima)
Le spese di sponsorizzazione sostenute in favore di associazioni sportive dilettantistiche sono assistite dalla presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria prevista dall’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 quando ricorrano i presupposti stabiliti dalla norma. È necessario che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, che sia rispettato il limite quantitativo previsto, che la sponsorizzazione sia diretta alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e che il beneficiario svolga effettivamente una specifica attività promozionale. Non assumono autonomo rilievo la congruità o l’economicità della spesa.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi di sponsorizzazione sostenuti da una società nell’anno 2015 per complessivi euro 185.000,00, contestandone la deducibilità ai fini delle imposte dovute dalla società e dei conseguenti redditi attribuiti ai soci.
I giudici tributari avevano riconosciuto la deducibilità delle spese, ritenendo integrati i presupposti dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione sostenendo, in particolare, che non fosse stata adeguatamente provata l’effettiva attività promozionale svolta dalle associazioni sportive beneficiarie. Contestava la rilevanza dei rilievi fotografici e della brochure prodotti dai contribuenti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ribadisce che l’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 configura una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione quando siano rispettati i requisiti fissati dalla disposizione. La qualificazione come spesa di pubblicità deriva quindi direttamente dalla legge, senza necessità di ulteriori verifiche sull’antieconomicità o sulla congruità del corrispettivo.
La presunzione opera tuttavia soltanto in presenza di una specifica attività promozionale effettivamente svolta dal beneficiario. Non basta il pagamento del corrispettivo o la semplice esistenza del contratto di sponsorizzazione. Occorre che il soggetto sponsorizzato realizzi concretamente l’attività destinata a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor.
Nel caso esaminato, il giudice tributario aveva accertato che l’associazione sportiva aveva esposto il simbolo della società sulle maglie e sugli striscioni. Tale valutazione era stata fondata sui rilievi fotografici e sulla brochure informativa prodotti in giudizio. La Corte considera quindi accertato, sul piano del merito, il requisito dell’effettività della prestazione promozionale.
Le censure dell’Amministrazione miravano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio. Una volta accertata in fatto l’effettiva esecuzione della sponsorizzazione, non possono essere introdotti ulteriori requisiti relativi alla congruità o all’economicità della spesa. La Cassazione esclude anche il vizio di motivazione e rigetta il ricorso.
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Nota della Redazione
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