Distruzione del fascicolo d’ufficio: onere della parte di richiederne la ricostruzione (Cass. civ. n. 6948/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo civile, la distruzione del fascicolo d’ufficio a causa del decorso del tempo non esonera la parte che intenda avvalersi degli atti ivi contenuti dall’onere di attivarsi per chiederne la ricostruzione o, se impossibile, la rinnovazione dell’istruttoria. Qualora la parte rimanga inerte, nonostante gli inviti del giudice, il tribunale può legittimamente decidere la causa allo stato degli atti, valutando le prove effettivamente disponibili e non potendosi dolere la parte della mancanza di elementi probatori che avrebbe potuto tempestivamente produrre o far acquisire.
Il Fatto
Un soggetto, rimasto vittima di un sinistro stradale nel 2006, conveniva il proprietario del veicolo e la sua assicurazione dinanzi al Giudice di pace di Ottaviano. Con sentenza del 2011, il Giudice di pace accoglieva parzialmente la domanda, liquidando il danno biologico, morale e patrimoniale per spese future, quantificate in € 500,00. La sentenza veniva appellata dall’assicurazione. Il Tribunale di Nola, dopo tredici anni, rigettava il gravame, rilevando che il fascicolo d’ufficio di primo grado era stato distrutto e che le parti non avevano provveduto a ricostituirlo, né a chiedere la rinnovazione dell’istruttoria, nonostante gli inviti del giudice. Il Tribunale, decidendo allo stato degli atti, riteneva non provate le spese per cure dentarie future e la perdita di due elementi dentari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del danneggiato, ritenendo infondati i motivi. Con riferimento alla censura sulla mancata considerazione della consulenza di parte e della CTU, la Suprema Corte ha rilevato l’inammissibilità del motivo, in quanto il ricorrente non aveva indicato specificamente i documenti e non aveva assolto l’onere di autosufficienza, limitandosi a dolersi della mancata valutazione di prove non presenti nel fascicolo superstite.
La Corte ha, poi, affermato il principio secondo cui, in un processo dispositivo come il giudizio ordinario di cognizione, la parte che subisce la distruzione del fascicolo d’ufficio a causa del tempo non può rimanere inerte. Essa è onerata di chiedere la ricostruzione del fascicolo ai sensi dell’art. 85 disp. att. c.p.c. o, se impossibile, di instare per la rinnovazione dell’istruttoria, anche mediante la produzione dei documenti in proprio possesso o la richiesta di nuove prove. La mancata attivazione, per un periodo di tredici anni, e la mancata risposta agli inviti del giudice integrano una condotta processuale negligente, che giustifica la decisione allo stato degli atti.
La Corte ha inoltre rigettato la censura relativa alla nullità della procura alle liti, ritenendola inammissibile per tardività e infondata nel merito, poiché il procuratore di una società per azioni ha il potere di rappresentarla ex art. 2209 c.c., salva prova contraria non offerta dal ricorrente.
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