Interrogatorio richiesto e omesso: nulli citazione e giudizi successivi (Cass. pen. n. 9024/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso espletamento dell’interrogatorio richiesto dall’indagato dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità generale a regime intermedio. Se l’indagato non riceve la citazione per rendere l’interrogatorio e la nullità viene tempestivamente eccepita, risultano invalidi il decreto di citazione a giudizio e le successive sentenze di merito. La nullità non si estende agli atti procedimentali anteriori e non impone il rinnovo dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. Diversamente, la scelta del giudizio abbreviato produce effetto sanante ai sensi dell’art. 183 c.p.p.
Il Fatto
La Corte d’appello confermava la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti. La difesa ricorreva per cassazione deducendo, in via preliminare, la nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti successivi.
Dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’indagato aveva tempestivamente chiesto di essere interrogato. L’invito a comparire era stato notificato direttamente al difensore, mentre l’interessato non aveva ricevuto alcuna notificazione e non era stato dichiarato irreperibile. L’interrogatorio non si era quindi svolto. La relativa eccezione era stata formulata prima del dibattimento e successivamente reiterata in appello e in cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dalla qualificazione del vizio processuale. L’omesso interrogatorio richiesto dall’indagato a seguito dell’avviso previsto dall’art. 415-bis c.p.p. determina una nullità di ordine generale a regime intermedio. La Corte precisa che tale invalidità può essere sanata quando l’imputato scelga il giudizio abbreviato, poiché la richiesta del rito speciale produce l’effetto previsto dall’art. 183 c.p.p. Tale ipotesi, tuttavia, non ricorreva nel caso esaminato.
Il dato decisivo era invece costituito dalla mancata notificazione all’indagato dell’invito a rendere l’interrogatorio. La notificazione effettuata al difensore non aveva natura sostitutiva rispetto a quella dovuta all’interessato. Quest’ultimo non era stato raggiunto da alcun atto e neppure dichiarato irreperibile. Ne era derivata l’impossibilità di svolgere l’interrogatorio che egli aveva espressamente richiesto.
La Corte attribuisce all’effettuazione dell’interrogatorio una funzione direttamente incidente sulla legittimità della successiva progressione procedimentale. La sua omissione, quando derivi dalla mancata convocazione dell’indagato che abbia tempestivamente esercitato tale facoltà, determina una lesione del diritto di difesa e si propaga agli atti successivi. Nel caso concreto, inoltre, l’eccezione era stata proposta tempestivamente negli atti preliminari al dibattimento e poi reiterata nei successivi gradi, sicché non poteva ritenersi intervenuta alcuna sanatoria.
La nullità investe pertanto il decreto di citazione a giudizio e le sentenze di primo e secondo grado, ma non retroagisce sino all’avviso di conclusione delle indagini. Non è quindi necessario rinnovare l’avviso ex art. 415-bis c.p.p. La Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quella di primo grado e il decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la prosecuzione del procedimento.
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Nota della Redazione
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