Reddito di cittadinanza: ogni misura cautelare personale impedisce l’accesso (Cass. pen. n. 9064/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza, il requisito della mancata sottoposizione a misura cautelare personale comprende qualsiasi misura cautelare, detentiva o non detentiva, e non soltanto la custodia cautelare in carcere. Il requisito deve sussistere sia al momento della presentazione della domanda sia per tutta la durata dell’erogazione. Quando la misura cautelare è già in essere al momento della richiesta, la sua omissione nella domanda, se finalizzata a ottenere indebitamente il beneficio, integra la fattispecie prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019. Se la misura sopravviene dopo la concessione, opera invece la disciplina della sospensione del beneficio.
Il Fatto
Il Tribunale assolveva un imputato dai reati contestati in relazione all’indebita percezione del reddito di cittadinanza. Al momento della presentazione delle domande, il richiedente era sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa, circostanza che non era stata comunicata all’ente erogatore.
Il giudice di merito riteneva che soltanto la custodia cautelare in carcere costituisse misura ostativa alla concessione del beneficio. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso immediato per cassazione, sostenendo che l’art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.l. n. 4/2019 facesse riferimento indistintamente a qualsiasi misura cautelare personale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso muovendo dal dato normativo. L’art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.l. n. 4/2019 richiedeva, tra i requisiti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, la mancata sottoposizione del richiedente a una misura cautelare personale. La disposizione non operava alcuna distinzione tra misure detentive e non detentive. Ne deriva che il requisito negativo non poteva essere circoscritto alla sola custodia cautelare in carcere.
La Corte collega tale requisito alla struttura dell’art. 7 d.l. n. 4/2019. La disposizione configurava due autonome fattispecie: una relativa alla fase genetica del beneficio, quando vengono rese dichiarazioni false o omesse informazioni dovute allo scopo di ottenerlo indebitamente, e una riferita alla fase successiva, concernente l’omessa comunicazione di variazioni rilevanti per la revoca o la riduzione. Si tratta di reati di condotta e di pericolo, posti a tutela dell’amministrazione rispetto a dichiarazioni o omissioni riguardanti la situazione patrimoniale, reddituale e personale del richiedente.
Il requisito dell’assenza di misure cautelari personali deve permanere dal momento della domanda per tutta la durata dell’erogazione. Quando la misura esiste già al momento della richiesta, essa impedisce l’accesso al beneficio e la sua mancata dichiarazione integra, ricorrendone gli ulteriori presupposti, il reato previsto dall’art. 7, comma 1. Quando invece la misura sopravviene successivamente, trova applicazione il meccanismo di sospensione previsto dall’art. 7-ter.
La Cassazione respinge quindi l’interpretazione del Tribunale fondata esclusivamente sull’incidenza economica della detenzione. La ratio del requisito ostativo non è collegata al mantenimento del soggetto detenuto da parte dello Stato, ma alla valutazione legislativa sottesa alla sottoposizione a una misura cautelare personale. La sentenza assolutoria viene pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello per un nuovo giudizio.
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